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Sentenza

Sentenza n. 7421/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Roma di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla mancata produzione del contratto di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 15 maggio 2024 con visto nazionale di tipo D per lavoro subordinato, ha impugnato il provvedimento questorile datato 4 luglio 2025 e notificato il 23 gennaio 2026, sostenendo che la mancata stipula del contratto di soggiorno fosse imputabile alla Prefettura di Roma, che non lo avrebbe convocato presso lo Sportello unico per l’immigrazione nonostante la trasmissione della documentazione necessaria. Ha dedotto la violazione degli artt. 5, comma 9, e 22 del d.lgs. 286/1998, dell’art. 35 del d.P.R. 394/1999, dei principi di buona fede e legittimo affidamento, degli artt. 21-bis e seguenti della l. 241/1990, nonché eccesso di potere e motivazione erronea e illogica. L’amministrazione ha chiesto il rigetto, evidenziando la mancata produzione del contratto di soggiorno sottoscritto e l’inosservanza dell’iter previsto per l’ingresso e il rilascio del titolo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che, in assenza del contratto di soggiorno da stipulare presso lo Sportello unico per l’immigrazione competente, il diniego o l’irricevibilità della richiesta di permesso di soggiorno costituisca atto dovuto e vincolato. Nel caso concreto non risultava prodotto il contratto di soggiorno sottoscritto dal richiedente e dal datore di lavoro che aveva presentato la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato. Il giudice ha ritenuto corretta l’applicazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999, rilevando che l’istanza era stata presentata al di fuori dell’iter amministrativo prescritto: il lavoratore avrebbe dovuto registrare la propria presenza presso lo Sportello unico che aveva rilasciato il nulla osta, verificare l’ammissibilità e procedibilità della domanda e ottenere il kit postale per la successiva richiesta del permesso alla Questura. Non ricorrevano neppure i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Le censure relative alla condotta della Prefettura, alla buona fede, all’affidamento e ai vizi motivazionali sono state ritenute infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Richiamato tra le norme che il ricorrente assumeva violate; il giudice non ne ha fornito una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    Impone il rispetto dell’iter connesso al nulla osta al lavoro subordinato, alla registrazione della presenza presso lo Sportello unico per l’immigrazione e alla stipula del contratto di soggiorno prima della richiesta del permesso; la mancata produzione del contratto giustifica il rigetto o l’irricevibilità della richiesta.

  • artt. 21, 22 e 24 d.lgs. 286/1998

    Disciplinano l’iter amministrativo per l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, che il richiedente non aveva completato.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Richiede il completamento degli adempimenti presso lo Sportello unico per l’immigrazione, inclusa la stipula del contratto di soggiorno, ai fini della procedibilità della richiesta del permesso.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    Concorre a disciplinare la procedura conseguente al rilascio del nulla osta e all’ingresso del lavoratore straniero.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando il lavoratore straniero richiede il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza produrre il contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello unico per l’immigrazione competente, la Questura può respingere o dichiarare irricevibile l’istanza, trattandosi di adempimento necessario previsto dalla procedura normativa.
  • Il lavoratore straniero entrato in Italia per lavoro subordinato deve completare l’iter amministrativo previsto dal nulla osta, comprendente la registrazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione, la stipula del contratto di soggiorno e la successiva presentazione della richiesta del permesso secondo le modalità prescritte; la presentazione diretta di un’istanza alla Questura al di fuori di tale iter non impone il rilascio del titolo.
  • La mancata conclusione della procedura presso lo Sportello unico per l’immigrazione impedisce, in assenza degli ulteriori presupposti previsti dalla legge, anche il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • Quando manca un presupposto documentale e procedurale vincolante per il rilascio del permesso di soggiorno, la Questura esercita un potere vincolato e le contestazioni fondate su valutazioni discrezionali, motivazione illogica o affidamento non possono superare l’inosservanza dell’iter normativamente prescritto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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