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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05722/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

In un condominio di Palermo, l'assemblea aveva deliberato a maggioranza di autorizzare due proprietari del piano terra a trasformare ciascuna una finestra in portafinestra. Una condomina dissenziente aveva impugnato la delibera sostenendo che i lavori avrebbero leso il decoro architettonico dell'edificio. Il Tribunale aveva accolto l'impugnazione e annullato la delibera. In appello, invece, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo legittima la delibera perché gli interventi non incidevano sul decoro e non costituivano innovazione richiedente l'unanimità. La ricorrente per cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione e sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente censurato il primo giudice per il modo in cui aveva recepito o non recepito la c.t.u.; 2) violazione delle norme sulla motivazione e sul valore della prova, deducendo che la Corte d'appello si fosse acriticamente conformata alla c.t.u. e avesse omesso di considerare la sentenza del TAR Sicilia relativa ai medesimi lavori; 3) violazione delle norme sulle innovazioni condominiali e sul pari uso della cosa comune, assumendo che la trasformazione fosse innovazione lesiva del decoro architettonico e richiedesse unanimità, o comunque fosse vietata anche come modifica ex artt. 1102 e 1122 c.c.; 4) nullità/illogicità della motivazione sulla riconvenzionale proposta dai resistenti per abusi edilizi, che la Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile ma poi rigettato nel merito; 5) omesso esame del fatto che i precedenti interventi sull'edificio non erano stati lesivi del decoro architettonico. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto sufficiente e non apparente la motivazione della Corte d'appello, ha escluso che in sede di legittimità si potesse sostituire una diversa lettura del materiale probatorio, ha affermato che la sentenza del TAR non spiegava effetti vincolanti nel giudizio civile per diversità di oggetto, ha condiviso la valutazione secondo cui gli interventi, su edificio già degradato e con precedente sopraelevazione, non incidevano in modo apprezzabile sul decoro e non configuravano una innovazione vietata, ha reputato adeguata la motivazione sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale per connessione oggettiva, e ha ritenuto non decisivo il fatto storico dedotto nel quinto motivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della condomina ricorrente. Ha confermato la legittimità della delibera assembleare che autorizzava la trasformazione di finestre in portefinestre, rilevando che la Corte d'appello aveva svolto una valutazione di merito completa e non sindacabile in cassazione sulla base della consulenza tecnica, del contesto estetico dell'edificio e dell'assenza di incidenza su stabilità e sicurezza. Ha inoltre escluso che la sentenza amministrativa invocata producesse un vincolo nel giudizio civile, per diversità dell'oggetto. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al rimborso in favore dei controricorrenti; è stato anche dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando espone in modo effettivo, coerente e non apparente le ragioni della decisione; non è richiesto il confutare ogni singola deduzione o prova.

  • art. 116, co. 1 c.p.c.

    La censura non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 61, co. 1 c.p.c.

    Il richiamo al consulente tecnico non consente di sostituire in cassazione una diversa lettura delle risultanze peritali.

  • art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve essere intellegibile e coerente, ma non necessariamente analitica su ogni punto dedotto.

  • art. 115, co. 1 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una contestazione del peso attribuito dal giudice ai diversi elementi di prova.

  • art. 1120, co. 1 c.c.

    Le innovazioni condominiali vanno valutate in concreto, anche in relazione all'effettiva incidenza sull'uso e sull'estetica del fabbricato.

  • art. 1120, co. 2 c.c.

    Il divieto riguarda le innovazioni che rechino pregiudizio al decoro architettonico; in assenza di tale lesione, la delibera non richiede unanimità.

  • art. 1136, co. 5 c.c.

    La maggioranza assembleare è sufficiente se l'intervento deliberato non integra un'innovazione vietata o lesiva del decoro.

  • art. 1102, co. 1 c.c.

    L'uso della cosa comune da parte del singolo condomino resta consentito nei limiti del pari uso e della non alterazione della destinazione e del decoro.

  • art. 1122 c.c.

    Le modifiche nella proprietà esclusiva non possono arrecare danno alle parti comuni né pregiudicare il decoro architettonico.

  • art. 36 c.p.c.

    La riconvenzionale è ammissibile se sussiste connessione oggettiva e il giudice adito è competente a conoscere della domanda.

  • art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Richiamato per il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze della consulenza tecnica, quando il giudice di merito abbia espresso una motivazione effettiva, coerente e sufficiente.
  • La motivazione della sentenza è viziata solo se è meramente apparente o incomprensibile; non è invece necessario che il giudice confuti analiticamente ogni singola obiezione o ogni elemento probatorio richiamato dalle parti.
  • La sentenza resa in un diverso giudizio amministrativo non produce automaticamente effetti vincolanti nel processo civile quando i due giudizi abbiano oggetto diverso.
  • In materia condominiale, la valutazione del decoro architettonico va compiuta in concreto, con apprezzamento complessivo del fabbricato e dell'intervento programmato, senza attribuire rilievo esclusivo a singole alterazioni preesistenti o alla sola visibilità dell'opera.
  • Un intervento su proprietà esclusiva o sulle parti comuni non integra innovazione vietata se, all'esito dell'accertamento di fatto, non risulta una concreta lesione del decoro architettonico né un pregiudizio alla stabilità o sicurezza dell'edificio.
  • La domanda riconvenzionale è ammissibile nel medesimo processo quando vi sia connessione oggettiva con la domanda principale e il giudice sia competente a conoscerne.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiParti comuniProveImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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