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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50447/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: il ricorrente deduceva (1) l'erronea attribuzione della qualifica di coamministratore di fatto e/o socio occulto anteriore al 2012 e quindi la insussistenza di responsabilità penale per atti compiuti nel 2010 (segregazione di porzione di immobile e costituzione di fondo patrimoniale); (2) vizi di motivazione sulla valutazione probatoria in ordine alla distrazione di beni strumentali (fotografie e verbalizzazioni del curatore); (3) errata qualificazione della bancarotta documentale in presenza del regime di contabilità semplificata previsto dalla normativa tributaria e mancanza del dolo specifico; (4) illegittimità della provvisionale concessa alla parte civile senza prova del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso, pur ritenendo parzialmente fondati i primi due motivi nei limiti indicati. In particolare ha stabilito che i giudici di merito hanno illegittimamente retrodatato la qualifica del La Spina come socio illimitatamente responsabile antecedente al 2012: pertanto non potevano ritenersi distrattive, ai suoi danni, le operazioni patrimoniali compiute prima che il fallimento gli fosse esteso (es. la segregazione di porzione dell'immobile di sua esclusiva proprietà nel 2010). Tuttavia la Cassazione ha confermato che il La Spina ha comunque consapevolmente agevolato la distrazione della quota di immobile di proprietà della moglie e ha confermato la responsabilità per altre condotte contestate (in particolare bancarotta documentale per omessa tenuta/aggiornamento di determinati registri previsti anche da norme tributarie). Sono stati ritenuti inammissibili i motivi relativi alla valutazione delle fotografie e alla presunta esenzione dagli obblighi contabili per effetto del regime fiscale semplificato; altresì inammissibile il motivo sulla provvisionale, trattandosi di statuizione discrezionale non sindacabile in cassazione. Non è stata disposta condanna per le spese a favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 147 legge fallimentare

    L'estensione del fallimento alla persona fisica (socio illimitatamente responsabile) è condizione necessaria per attribuirgli reati di bancarotta connessi allo stato di insolvenza: il giudice penale non può retrodatare tale qualifica rispetto alla sentenza fallimentare che l'ha riconosciuta

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    La fattispecie di bancarotta documentale comprende sia l'omessa tenuta dei libri prescritti (parte che può richiedere il dolo specifico) sia la mancata tenuta/aggiornamento di determinati registri imposti dalla normativa tributaria; per talune condotte è sufficiente il dolo generico

  • art. 2214 cod. civ.

    Obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili ai sensi del diritto civile, cui il legislatore fallimentare rinvia, indipendente dagli obblighi tributari

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 18

    Norma che disciplina i limiti e le condizioni per l'adesione al regime di contabilità semplificata ai fini tributari; il beneficio fiscale non automaticamentesopera sugli obblighi civili contabili

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 22 comma 1

    Esplicita affermazione che il regime di contabilità semplificata è previsto per fini tributari e non esonera dagli obblighi di tenuta dei libri ai fini civili

Massime di principio

  • La responsabilità penale del socio illimitatamente responsabile per reati fallimentari richiede che il fallimento sia stato esteso anche alla sua persona: atti patrimoniali anteriori a tale estensione non possono essere automaticamente qualificati come distrattivi a suo carico
  • Il regime di contabilità semplificata ai fini tributari non esonera dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture rilevanti ai fini civili e fallimentari; la mancata tenuta o aggiornamento di registri prescritti può integrare bancarotta documentale
  • La valutazione della prova documentale e fotografica è rimessa in larga misura al giudice di merito; la Cassazione non rivede apprezzamenti critici dei fatti se non complessivamente manifestamente illogici
  • La qualificazione della condotta (p.es. distrazione diretta vs concorso nell'agevolazione) richiede un esame temporale preciso: la rilevanza penale è collegata al momento in cui il soggetto era soggetto agli obblighi/responsabilità contestati
  • Le statuizioni provvisionali in sede penale sono decisioni discrezionali e difficilmente impugnabili in cassazione: la loro verifica è limitata
  • In contesti familiari e societari (coniugi che operano nell'impresa) è necessario distinguere tra atti compiuti su patrimonio esclusivo e atti che effettivamente sottraggono funzioni di garanzia ai creditori; l'elemento soggettivo (consapevolezza/agevolazione) resta centrale

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