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Ordinanza

Ordinanza n. 757/2026 - Catania, Sezione 2

Avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Rosolini sull’istanza trasmessa in data 5 settembre 2025, con la quale l’interessata ha chiesto che l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica all’area di sua proprietà sita in Rosolini, contrada Vignale dei Peri, censita in catasto al foglio 38, particella 494.

Giustizia amministrativa202502157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Rosolini sull’istanza del 5 settembre 2025 volta a ottenere una nuova destinazione urbanistica per un’area di proprietà privata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La proprietaria aveva agito contro il silenzio-inadempimento del Comune di Rosolini, formatosi sull’istanza diretta a ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica all’area sita in contrada Vignale dei Peri. Dopo la sentenza n. 3661 del 22 dicembre 2025, che aveva nominato un commissario ad acta per l’esecuzione degli adempimenti dovuti, il commissario originariamente nominato ha depositato un’istanza chiedendo di essere sostituito nell’incarico.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del commissario originariamente nominato e lo ha sostituito nominando quale nuovo commissario ad acta il Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzione - Politiche Ambientali” del Comune di Ispica, attribuendogli la facoltà di delegare l’incarico a un altro funzionario del medesimo Settore dotato della necessaria professionalità. Al nuovo commissario è stato assegnato il termine di 120 giorni per provvedere, decorrente dalla scadenza del termine già assegnato all’Amministrazione. L’ordinanza non decide nuovamente il merito dell’azione avverso il silenzio, ma interviene nella fase esecutiva della precedente pronuncia.

Massime di principio

  • Nella fase di esecuzione di una pronuncia che impone all’amministrazione di provvedere, il giudice amministrativo può sostituire il commissario ad acta originariamente nominato quando quest’ultimo chieda di essere esonerato dall’incarico.
  • Il giudice amministrativo, nominando un nuovo commissario ad acta, può attribuirgli la facoltà di delegare l’incarico a un funzionario del medesimo settore amministrativo dotato della necessaria professionalità.
  • Il termine assegnato al nuovo commissario ad acta può decorrere dalla scadenza del termine già assegnato all’amministrazione, così da assicurare la continuità dell’esecuzione della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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