Ordinanza n. 182/2026 - Salerno, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto decisorio n. cron. 4974/2021 del 9/12/2021 (RGVG n. 977/2021) della Corte di Appello di Salerno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'obbligo di pagamento delle spese di lite posto a carico dell'Amministrazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del TAR che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite. L'istanza depositata non era stata notificata all'Amministrazione. Il TAR aveva quindi disposto la notifica dell'atto al Ministero. La ricorrente ha effettuato la notifica e ne ha depositato la prova, ma presso un indirizzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato non risultante da pubblici registri, con conseguente nullità della notificazione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito la richiesta di nomina del commissario ad acta. Rilevata la nullità della notificazione effettuata presso un indirizzo non risultante da pubblici registri, ha disposto la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre imposto il deposito della prova dell'avvenuta rinnovazione entro il termine perentorio di quindici giorni. La camera di consiglio è stata rinviata al 13 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
In presenza di una notificazione nulla, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio, con successivo deposito della prova della notifica.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
È richiamata quale pronuncia a seguito della quale trova applicazione la disciplina della rinnovazione della notificazione prevista dall'art. 44, comma 4, c.p.a.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto introduttivo o processuale dell'ottemperanza è effettuata presso un indirizzo dell'Avvocatura dello Stato non risultante da pubblici registri, la notificazione è nulla.
- In caso di notificazione nulla, il giudice amministrativo deve disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio per l'adempimento e un ulteriore termine perentorio per il deposito della prova della notifica.
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