Cassazione Civile, Ordinanza n. 20986/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Taranto, e ha rinviato alla medesima CTR in diversa composizione per un nuovo esame della controversia, anche sulle questioni rimaste assorbite, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, impugnato dal contribuente e inizialmente annullato dal giudice di primo grado. In appello, l'Ufficio ha sostenuto la legittimità della pretesa anche richiamando un verbale di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente, con riduzione del 30% dei maggiori redditi, ritenuto dalla CTR preclusivo di ulteriori contestazioni e idoneo a rendere legittimo l'accertamento nei limiti concordati. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse deciso su una domanda non proposta dall'Ufficio, attribuendo all'accordo un valore vincolante non sostenuto dall'appello; 2) violazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997, deducendo che l'accertamento con adesione non si era perfezionato per il mancato pagamento della prima rata e che quindi l'accordo era inefficace, con permanenza dell'originaria pretesa tributaria; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia sulle censure inerenti difetto di motivazione, di allegazione e di sottoscrizione dell'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri, osservando che il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia sono presupposti imprescindibili per il perfezionamento dell'accertamento con adesione e che, in difetto, l'accordo non produce effetti, restando integra la pretesa impositiva originaria.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione e omissione di pronuncia; la Corte non decide su tali profili perché assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale di deduzione della violazione di legge nel secondo motivo.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma processuale di deduzione dei vizi di ultrapetizione e omissione di pronuncia nei motivi primo e terzo.
artt. 8 e 9 D.Lgs. 19/06/1977 n. 218
La Corte ribadisce che, ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia costituiscono presupposti fondamentali e imprescindibili; in mancanza, la procedura non si perfeziona e l'accordo resta inefficace.
Massime di principio
- In materia di accertamento con adesione, il perfezionamento dell'accordo non deriva dalla sola sottoscrizione del verbale, ma richiede anche l'adempimento degli obblighi successivi previsti dalla legge; in particolare, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia, ove dovuta, sono presupposti costitutivi dell'efficacia della definizione.
- Se il contribuente non adempie agli obblighi necessari al perfezionamento dell'accertamento con adesione, l'accordo non produce effetti vincolanti e permane integra l'originaria pretesa tributaria dell'Amministrazione.
- Quando la decisione di merito fonda la legittimità dell'accertamento su un accordo di adesione non perfezionato, la sentenza è erronea per violazione della disciplina sostanziale dell'istituto e deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.
- L'accoglimento di un motivo decisivo comporta l'assorbimento degli altri motivi di ricorso che attengano a questioni non più rilevanti ai fini della decisione.
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