Cassazione Penale, Sentenza n. 33896/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con particolare censura per omessa valutazione di prove rilevanti e presunto travisamento del fatto, sostenendo che il cane responsabile dell'incidente fosse di proprietà della figlia dell'imputato (Latilla Angela); 2) erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 40, comma 2, c.p.: si assumeva che non sussistesse in capo al Latilla una posizione di garanzia e che non fossero provate la violazione di norme di cautela, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul primo ha valutato che il Tribunale e il giudice di pace avevano fondatamente ritenuto la responsabilità del Latilla sulla base di convergenti risultanze istruttorie (dichiarazioni della trasportata, di un appartenente alle forze dell'ordine, di un altro teste e verbali degli operanti), giudicando inaffidabili le dichiarazioni della teste difensiva che attribuiva la proprietà del cane alla figlia; sul secondo ha affermato che non è la proprietà civilistica dell'animale a rilevare, ma la relazione di fatto (detenzione/custodia) che fa sorgere la posizione di garanzia, e che nel caso concreto sussistevano profili di colpa, prevedibilità ed evitabilità dell'evento (es. cane legato ad albero vicino a strada percorsa da veicoli). Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento per il motivo che censura vizi di motivazione; la Corte richiede specificità e confronto con l'impianto motivazionale del giudice del gravame, e non ammette riproposizioni generiche di ragioni già valutate e rigettate.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento per il motivo che censura l'erronea applicazione della legge penale; consente alla Corte di verificare la corretta interpretazione e applicazione della norma penale impugnata.
art. 40, comma 2, cod. pen.
Interpretata nel senso che la posizione di garanzia può derivare da una relazione di fatto (detenzione/custodia) tra persona e animale, non esclusivamente dalla proprietà civilistica; rileva l'obbligo di custodia e vigilanza che fa sorgere la responsabilità per la prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
art. 672 cod. pen. (richiamato per orientamento giurisprudenziale)
Richiamato come parametro interpretativo: la norma sulla omessa custodia e mal governo degli animali collega il dovere di custodire non solo alla proprietà ma anche alla mera detenzione/relazione di fatto, principio poi applicato anche nella materia oggetto del processo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiede che i motivi siano sintetizzati conformemente; il ricorso è stato presentato con due motivi sinteticamente esposti conformemente a tale disposizione.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe (art. 7 d.l. n. 105/2021; art. 16 d.l. n. 228/2021)
Norme che hanno regolato lo svolgimento del procedimento in udienza camerale (modalità straordinarie per l'emergenza), le cui disposizioni sono state applicate al procedimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto di poter liquidare una somma di euro 3.000 non ritenendo che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La posizione di garanzia ai fini della responsabilità penale per danni causati da un animale non dipende esclusivamente dalla proprietà civilistica: può sorgere anche da una relazione di fatto o da mera detenzione/custodia dell'animale.
- In sede di legittimità la Corte di cassazione non reinvestiga il merito o rivede la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito; per censurare la motivazione occorre dimostrare specificamente l'omessa o contraddittoria valutazione di elementi probatori, confrontandosi con le ragioni espresse dal giudice impugnato.
- Un motivo di ricorso generico o che si limita a riproporre ragioni già vagliate e rigettate in grado d'appello è aspecifico e può rendere il ricorso inammissibile.
- Per ritenere la colpa per mancata custodia di un animale è necessario che emerga la violazione di una regola di cautela nonché la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento; la condotta concreta (es. legare un cane vicino a una strada trafficata) può integrare questi presupposti.
- Chi propone ricorso in cassazione deve essere preparato al rischio di condanna alle spese e all'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, soprattutto se il ricorso è aspecifico o infondato.
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