Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33896/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con particolare censura per omessa valutazione di prove rilevanti e presunto travisamento del fatto, sostenendo che il cane responsabile dell'incidente fosse di proprietà della figlia dell'imputato (Latilla Angela); 2) erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 40, comma 2, c.p.: si assumeva che non sussistesse in capo al Latilla una posizione di garanzia e che non fossero provate la violazione di norme di cautela, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul primo ha valutato che il Tribunale e il giudice di pace avevano fondatamente ritenuto la responsabilità del Latilla sulla base di convergenti risultanze istruttorie (dichiarazioni della trasportata, di un appartenente alle forze dell'ordine, di un altro teste e verbali degli operanti), giudicando inaffidabili le dichiarazioni della teste difensiva che attribuiva la proprietà del cane alla figlia; sul secondo ha affermato che non è la proprietà civilistica dell'animale a rilevare, ma la relazione di fatto (detenzione/custodia) che fa sorgere la posizione di garanzia, e che nel caso concreto sussistevano profili di colpa, prevedibilità ed evitabilità dell'evento (es. cane legato ad albero vicino a strada percorsa da veicoli). Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento per il motivo che censura vizi di motivazione; la Corte richiede specificità e confronto con l'impianto motivazionale del giudice del gravame, e non ammette riproposizioni generiche di ragioni già valutate e rigettate.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento per il motivo che censura l'erronea applicazione della legge penale; consente alla Corte di verificare la corretta interpretazione e applicazione della norma penale impugnata.

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Interpretata nel senso che la posizione di garanzia può derivare da una relazione di fatto (detenzione/custodia) tra persona e animale, non esclusivamente dalla proprietà civilistica; rileva l'obbligo di custodia e vigilanza che fa sorgere la responsabilità per la prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

  • art. 672 cod. pen. (richiamato per orientamento giurisprudenziale)

    Richiamato come parametro interpretativo: la norma sulla omessa custodia e mal governo degli animali collega il dovere di custodire non solo alla proprietà ma anche alla mera detenzione/relazione di fatto, principio poi applicato anche nella materia oggetto del processo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiede che i motivi siano sintetizzati conformemente; il ricorso è stato presentato con due motivi sinteticamente esposti conformemente a tale disposizione.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe (art. 7 d.l. n. 105/2021; art. 16 d.l. n. 228/2021)

    Norme che hanno regolato lo svolgimento del procedimento in udienza camerale (modalità straordinarie per l'emergenza), le cui disposizioni sono state applicate al procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto di poter liquidare una somma di euro 3.000 non ritenendo che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La posizione di garanzia ai fini della responsabilità penale per danni causati da un animale non dipende esclusivamente dalla proprietà civilistica: può sorgere anche da una relazione di fatto o da mera detenzione/custodia dell'animale.
  • In sede di legittimità la Corte di cassazione non reinvestiga il merito o rivede la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito; per censurare la motivazione occorre dimostrare specificamente l'omessa o contraddittoria valutazione di elementi probatori, confrontandosi con le ragioni espresse dal giudice impugnato.
  • Un motivo di ricorso generico o che si limita a riproporre ragioni già vagliate e rigettate in grado d'appello è aspecifico e può rendere il ricorso inammissibile.
  • Per ritenere la colpa per mancata custodia di un animale è necessario che emerga la violazione di una regola di cautela nonché la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento; la condotta concreta (es. legare un cane vicino a una strada trafficata) può integrare questi presupposti.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve essere preparato al rischio di condanna alle spese e all'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, soprattutto se il ricorso è aspecifico o infondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.