Cassazione Penale, Ordinanza n. 25080/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 30 gennaio 2025. Il ricorso è stato corredato da autenticazione della sottoscrizione e da delega al deposito in favore di un avvocato del foro di Catania, ma non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo trattato dalla Corte riguarda esclusivamente la ritualità dell'impugnazione: dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore abilitato. Il ricorrente, in sostanza, ha cercato di sanare la mancanza mediante autenticazione e delega al deposito, ma la Corte ha ritenuto tali elementi irrilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha rilevato che l'autenticazione della firma e la delega al deposito non valgono a trasformare il ricorso in atto sottoscritto da un difensore legittimato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato l'art. 613 c.p.p. sopprimendo la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato solo per escludere l'illegittimità costituzionale della disciplina che richiede la rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione
art. 6 CEDU
richiamato solo per escludere che l'obbligo di difesa tecnica in cassazione leda il diritto di difesa convenzionale
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
citato quale norma che ha inciso sull'art. 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del ricorso da parte di difensore cassazionista
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, dopo la riforma del 2017, non è validamente proponibile dalla parte personalmente: la sottoscrizione deve provenire da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione della sottoscrizione del ricorrente o la delega al solo deposito dell'atto non suppliscono alla mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista, poiché non attribuiscono al difensore la titolarità dell'impugnazione.
- La previsione legislativa che impone la difesa tecnica nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore ed è compatibile con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, in ragione dell'elevato tecnicismo del giudizio di cassazione.
- Quando l'impugnazione è proposta in violazione del requisito della sottoscrizione da parte di difensore abilitato, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità di procedura e applicare le conseguenze economiche previste per l'irritualità colposa dell'atto.
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