Sentenza n. 1083/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento della revoca del nulla osta lavoro adottato dalla Prefettura di Savona in data 19 luglio 2025, notificato in pari data, nonché della comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro adottata dalla Prefettura di Savona il 19 luglio 2025, preceduta da comunicazione di preavviso di revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo essere entrata in Italia sulla base del nulla osta rilasciato nell’ambito del decreto flussi, aveva presentato tramite un centro di assistenza fiscale alla Questura di Savona una domanda di permesso di soggiorno per lavoro. La Prefettura, con preavviso dell’8 luglio 2025 e poi con provvedimento del 19 luglio 2025, aveva revocato il nulla osta perché l’istanza era stata presentata autonomamente e parallelamente, prima della conclusione della procedura presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022. L’Amministrazione ha chiesto la cessazione della materia del contendere, riferendo che il 4 giugno 2026 la Questura aveva espresso parere favorevole sull’istanza del datore di lavoro e avrebbe convocato l’interessata per il prosieguo istruttorio.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta dell’Amministrazione di dichiarare cessata la materia del contendere: non risultava univocamente soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente, poiché la revoca non era stata annullata o ritirata in autotutela e il prospettato prosieguo favorevole dell’istruttoria non era documentato; inoltre, la ricorrente non aveva aderito alla richiesta. Nel merito ha accolto l’unico motivo e annullato la revoca. Gli artt. 22 d.lgs. 286/1998 e 42, comma 2, d.l. 73/2022 contemplano la revoca in caso di sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi previsti dalla normativa, non la presentazione di una distinta istanza di permesso di soggiorno alla Questura. La presentazione di un’istanza erronea e sovrabbondante non può pregiudicare l’iter regolarmente avviato presso la Prefettura né costituire causa di revoca del nulla osta. Il TAR ha inoltre richiamato il principio per cui l’amministrazione che riceve un’istanza per la quale è incompetente deve trasmetterla all’ufficio competente, informandone il richiedente. Spese a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno
La revoca del nulla osta consegue al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi previsti dall’articolo; la presentazione di un’istanza autonoma e parallela di permesso di soggiorno non integra, di per sé, una causa di revoca contemplata dalla disposizione.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
Anche per il nulla osta rilasciato secondo la disciplina transitoria, la revoca è collegata al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi indicati dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, non alla presentazione di una domanda di soggiorno alla Questura.
art. 3 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata per censurare la motivazione della revoca; la decisione accoglie la contestazione nel quadro dell’accertata insussistenza di una base normativa che consentisse di revocare il nulla osta per la presentazione dell’istanza parallela.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro prevista dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998 e dall’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 presuppone il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi contemplati da tali norme; la presentazione, da parte del lavoratore, di un’istanza autonoma di permesso di soggiorno alla Questura non costituisce, in assenza di una previsione normativa, un’autonoma causa di revoca.
- La presentazione di un’istanza di permesso di soggiorno erronea o sovrabbondante non pregiudica l’iter per il rilascio del nulla osta regolarmente avviato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e la Prefettura.
- Quando un’amministrazione riceve un’istanza per la quale è incompetente, deve trasmetterla all’ufficio competente, informandone il richiedente e, se previsto, fornendo all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio.
- La cessazione della materia del contendere richiede l’integrale e inequivoca soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato; non è sufficiente prospettare un futuro prosieguo favorevole dell’istruttoria se l’atto impugnato non è stato ritirato o annullato e il risultato favorevole non è documentato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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