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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30053/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di primo grado del Tribunale di Pisa, pronunciata in rito abbreviato, aveva dichiarato la responsabilità di due imputati per porto di arma clandestina in contesto venatorio, con continuità, attenuanti generiche e esclusione della recidiva specifica e reiterata, condannandoli a pena detentiva e pecuniaria ridotta per il rito. Il Procuratore generale ricorrente ha dedotto cinque censure: 1) errore nell'escludere una contestata aggravante ad effetto speciale richiamando un preteso erroneo inquadramento normativo del capo d'imputazione; 2) violazione delle norme sul rito abbreviato e sulla correzione dell'imputazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto sollecitare l'integrazione del capo di imputazione per la ricettazione dell'arma o disporre la trasmissione degli atti; 3) illegittima sottrazione delle attenuanti generiche al giudizio di comparazione con l'aggravante contestata; 4) motivazione apparente sull'esclusione della recidiva e sulla concessione delle attenuanti generiche, fondate solo sulle dichiarazioni confessorie rese in udienza di convalida; 5) erronea determinazione della pena base, calcolata su un minimo edittale di un anno di reclusione invece che di due anni per il delitto contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: il richiamo a norme estranee al fatto era un mero errore materiale, e il giudice non aveva alcun obbligo di invitare il pubblico ministero a modificare l'imputazione; inoltre, la trasmissione degli atti ex art. 521 c.p.p. non era pertinente. Ha poi reputato infondata la doglianza sull'aggravante e sulle attenuanti generiche nella parte in cui mirava a contestare la valorizzazione della confessione ai fini delle attenuanti, ma ha ritenuto carente la motivazione sull'esclusione della recidiva, perché il richiamo alla confessione è estraneo al giudizio richiesto dalla recidiva facoltativa. Ha inoltre accolto la censura sulla pena, rilevando che il minimo edittale applicabile al delitto di porto di arma clandestina era di due anni di reclusione e non di un anno. Per questo ha annullato la sentenza limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Pisa in diversa composizione per nuovo giudizio su tali punti; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • artt. 438 e 449 c.p.p.

    richiamati come base procedurale della decisione di primo grado in rito abbreviato

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso

  • art. 3 legge 18 aprile 1975 n. 110

    norma contestata nel capo di imputazione e posta a base della condanna di primo grado

  • art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110

    indicazione ritenuta errore materiale nel capo di imputazione

  • art. 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975 n. 110

    norma correttamente riferibile al porto abusivo/clandestino di arma in luogo pubblico; punita con reclusione da due a otto anni e multa

  • art. 4, secondo comma, legge n. 694/74

    richiamato dal ricorrente come aggravante, ma la Corte esclude che la norma configuri una circostanza aggravante applicabile al caso

  • art. 441, comma 1, c.p.p.

    richiamato in relazione ai poteri del giudice nel giudizio abbreviato e al rinvio alle norme sull'integrazione dell'imputazione

  • art. 423 c.p.p.

    la Corte afferma che consente al pubblico ministero di chiedere la modifica dell'imputazione senza necessità di sollecitazione del giudice

  • art. 521 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché presuppone diversità del fatto storico emerso in giudizio rispetto a quello contestato

  • art. 648 c.p.

    delitto di ricettazione che, secondo la Corte, il pubblico ministero poteva autonomamente contestare in giudizio abbreviato

  • art. 69 c.p.

    richiamato dal ricorrente per il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante contestata

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere concesse se sorrette da adeguata motivazione e da elementi positivi del fatto o della personalità

  • art. 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975 n. 110

    pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni

    la pena base non può essere fissata sotto il minimo edittale; il giudice di primo grado aveva errato nel determinare un minimo di un anno di reclusione

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato, l'eventuale emersione di un reato connesso o di un diverso profilo di responsabilità non impone al giudice di sollecitare la modifica dell'imputazione: il pubblico ministero può procedere autonomamente all'integrazione, nei limiti consentiti dalla legge.
  • L'art. 521 c.p.p. opera quando, all'esito della verifica dibattimentale, il fatto storico risulti diverso nei suoi elementi strutturali da quello contestato; non si applica quando dalle risultanze del giudizio emerga semplicemente un diverso fatto storico meritevole di autonoma verifica penale.
  • La confessione dell'imputato può essere valorizzata ai fini della concessione delle attenuanti generiche, ma ciò richiede comunque una motivazione, sia pure sintetica, che individui un elemento positivo del fatto o della personalità; il giudice non dispone di un potere arbitrario di riduzione della pena.
  • L'esclusione della recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica, non essendo sufficiente il mero richiamo a circostanze estranee al giudizio di pericolosità o riprovevolezza; il giudice deve dar conto delle ragioni per cui la reiterazione criminosa non incide in senso aggravatorio.
  • La pena base deve essere determinata nel rispetto del minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice vigente al tempo del fatto; una quantificazione inferiore al minimo integra errore di diritto sul trattamento sanzionatorio.
  • Un errore materiale nel capo d'imputazione, riconoscibile dal contesto e dal fatto storico descritto, non travolge la validità della contestazione quando sia comunque chiaro il reato effettivamente addebitato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezzaDetenzione di armiPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati stradaliArmiParte generale
IstitutiRecidiva

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