Sentenza n. 4342/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14014/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda risarcitoria per l'illegittima retrocessione da una serie di pallacanestro
Esito
Favorevole al resistente (federazione sportiva)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, arbitro federale di pallacanestro, era stato retrocesso dalla serie A2 per la stagione 2011-2012 e successivamente riammesso all’arbitraggio in A2 per la stagione 2012-2013, dopo l’accoglimento dei ricorsi proposti contro la retrocessione. Ha chiesto il risarcimento del danno corrispondente alle gare che avrebbe dovuto arbitrare nella stagione perduta, quantificato in circa 18.000 euro lordi per almeno 16 incontri di A2, oltre a 15 gare Under 19. Il TAR aveva respinto la domanda ritenendo non provate la spettanza del bene della vita, l’ingiustizia del danno e la colpa dell’amministrazione, nonché rilevando che la designazione ad arbitrare specifiche gare non costituisce un diritto soggettivo dell’arbitro. In appello l’interessato ha dedotto l’erroneità della sentenza, sostenendo che il danno ingiusto risultava provato dal regolamento federale e che la FIP aveva adottato con colpa il provvedimento di retrocessione, senza dimostrare l’errore scusabile. La FIP ha chiesto il rigetto dell’appello e ha eccepito la prescrizione del credito risarcitorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente l’eccezione di prescrizione, non affrontata dal TAR, e l’ha ritenuta fondata. La riammissione dell’arbitro al campionato di A2 era avvenuta il 25 giugno 2012; il primo atto interruttivo provato risultava inviato e ricevuto dalla FIP soltanto il 25 giugno 2018, oltre il termine quinquennale. L’ulteriore atto del 10 luglio 2017 non è stato ritenuto idoneo, perché l’appellante aveva provato soltanto l’invio e non la ricezione da parte della FIP e, comunque, l’atto sarebbe stato successivo alla scadenza del termine, individuata nel 25 giugno 2017. L’appello è stato quindi rigettato per prescrizione del credito risarcitorio e la sentenza di primo grado è stata confermata con diversa motivazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 2947, comma 1, c.c.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale si prescrive nel termine quinquennale; il termine è stato computato dalla riammissione al campionato, individuata come momento rilevante per il credito risarcitorio.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria per danni derivanti dall’attività amministrativa è stata ricondotta al regime della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, cui il giudice ha applicato il termine quinquennale di prescrizione.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione per danni derivanti dall’esercizio illegittimo del potere è soggetta al termine quinquennale di prescrizione previsto per la responsabilità extracontrattuale.
- L’atto interruttivo della prescrizione deve essere provato quanto alla sua ricezione da parte del destinatario; la sola prova dell’invio non è sufficiente.
- Un atto interruttivo ricevuto dopo la scadenza del termine quinquennale non è idoneo a impedire la prescrizione del credito risarcitorio.
- Il giudice d’appello può esaminare preliminarmente un’eccezione di prescrizione non affrontata dal giudice di primo grado e confermare la decisione impugnata con diversa motivazione, quando la prescrizione è sufficiente a definire la domanda.
Come è indicizzato
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