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Sentenza

Sentenza n. 1731/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il diniego di rinnovo della concessione portuale e i motivi aggiunti contro l’ordine di sgombero

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società, già concessionaria di un’area portuale destinata a scalo di alaggio, aveva impugnato il diniego di rinnovo della concessione, motivato dall’irregolarità contributiva e fiscale per circa 176.000 euro. Essa sosteneva che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare, ai fini della compensazione, un controcredito derivante da un giudicato del Tribunale superiore delle acque pubbliche relativo all’inadempimento dell’autorità portuale nella realizzazione di opere infrastrutturali. Successivamente era stato impugnato anche l’ordine di sgombero dell’area. Il TAR aveva dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che la società avesse continuato a godere di fatto dell’area per un periodo superiore a quello che avrebbe potuto ottenere con il rinnovo, sicché non avrebbe più avuto un’utilità concreta dalla decisione. In appello la società ha dedotto che tale questione non era stata prospettata dalle amministrazioni né sottoposta al contraddittorio; ha inoltre sostenuto la permanenza di un interesse morale e strumentale, anche in relazione agli eventuali profili risarcitori, alla regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale e all’accertamento della legittimità del godimento dell’area e dei relativi effetti economici.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Ha ritenuto assorbente la circostanza che la sopravvenuta carenza di interesse fosse stata posta dal TAR d’ufficio, senza che le amministrazioni l’avessero dedotta e senza che la società fosse stata previamente posta in condizione di contraddire. La declaratoria di improcedibilità ha quindi costituito una decisione a sorpresa, in violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e del diritto di difesa. La lesione del contraddittorio, impedendo alla ricorrente di prospettare le ragioni di una residua utilità della pronuncia di merito, comporta la rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Il Consiglio di Stato ha precisato che la disciplina della rimessione ha carattere indisponibile e che il giudice d’appello deve disporla anche in assenza di una specifica richiesta della parte. Ha inoltre affermato che, in via generale, un ricorso contro il diniego di rinnovo di una concessione demaniale non diviene improcedibile per il solo protrarsi del giudizio oltre la durata del rinnovo, permanendo l’interesse all’accertamento dei presupposti del primo rinnovo, anche ai fini della presentazione di nuove istanze. La sentenza del TAR è stata annullata e la causa rinviata al giudice di primo grado. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice non può porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio senza averla previamente sottoposta al contraddittorio delle parti.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    La violazione del diritto di difesa derivante dalla decisione a sorpresa costituisce causa di rimessione della causa al giudice di primo grado.

  • art. 13, comma 5-bis, d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla l. 6 luglio 2012, n. 94

    La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la possibilità di opporre in compensazione il controcredito vantato verso l’autorità portuale; la questione non è stata decisa nel merito dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo che rilevi d’ufficio una questione potenzialmente decisiva deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; la decisione fondata su una questione non previamente discussa integra una decisione a sorpresa e viola il diritto di difesa.
  • La violazione del contraddittorio derivante da una decisione a sorpresa, quando abbia impedito alla parte di dedurre argomenti potenzialmente rilevanti sull’esito del giudizio, comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
  • La rimessione al primo giudice nei casi previsti dall’art. 105 c.p.a. è disciplinata da norme indisponibili: il giudice d’appello deve disporla anche se la parte non ne abbia formulato espressa richiesta.
  • Il ricorso contro il diniego di rinnovo di una concessione demaniale non diviene improcedibile per il solo fatto che la durata del giudizio abbia superato il periodo del rinnovo richiesto, poiché permane l’interesse all’accertamento dei presupposti per il primo rinnovo, anche in vista di nuove istanze amministrative.

Come è indicizzato

MaterieAppelloConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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