Cassazione Penale, Sentenza n. 46536/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per ricettazione, detenzione illecita di armi e contravvenzione ex art. 697 c.p. deducendo: 1) contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione della pena; 2) nullità della perquisizione e del sequestro operati sulla base di informazioni da fonte confidenziale (violazione art. 203 c.p.p.); 3) mancata assunzione di prova decisiva (rifiuto di accertamenti dattiloscopici su armi e custodie); 4) difetto di prova del possesso delle armi e ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (si trattava di mero refuso testuale e la decisione era coerente nel dispositivo e nella motivazione). Sui restanti motivi i giudici hanno ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato: la perquisizione è stata legittima anche se originata da notizie confidenziali, alla luce di precedenti giurisprudenziali; la responsabilità dell'imputato è stata adeguatamente dimostrata dal rinvenimento delle chiavi dell'appartamento insieme a involucri di droga riconosciuti dall'imputato e dall'impossibilità di spiegare accessi alternativi; la mancata perizia dattiloscopica non era decisiva rispetto al compendio probatorio; il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti. Ricorrente condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Consentita la trattazione con contraddittorio cartolare della causa, richiamata solo in ordine alla modalità di trattazione
art. 203 cod.proc.pen.
La censura sulla violazione di questa norma (nullità della perquisizione per provenienza da fonte confidenziale) è stata rigettata: la Corte ha ritenuto legittime perquisizioni sulla base di notizie confidenziali quando sussista il sospetto di illecita detenzione di armi, secondo la giurisprudenza consolidata
art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato per affermare che la polizia giudiziaria può compiere perquisizioni di iniziativa sulla base di notizie confidenziali in presenza di sospetto di illecita detenzione di armi
art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Parallelo normativo richiamato in materia di stupefacenti per sostenere che l'attività investigativa può essere avviata anche da denunce/confidenze e non è impedita dal divieto di utilizzare denunce anonime ai fini di azione penale
art. 333, comma 3, cod.proc.pen.
Richiamata la distinzione tra inutilizzabilità della denuncia anonima e possibilità per la polizia giudiziaria di usare informazioni confidenziali per avviare accertamenti preliminari
art. 648 cod.pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto (chiavi, collocazione degli oggetti e riconoscimento di stupefacenti) consentivano di ritenere la riferibilità delle armi al prevenuto e la consapevolezza della loro illiceità
art. 697 cod.pen.
Norma relativa alla contravvenzione contestata: menzionata tra i reati per cui è stato condannato l'imputato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov)
Richiamata per il principio che una denuncia anonima, pur inutilizzabile di per sé, può stimolare l'attività della P.M. o della P.G. per l'assunzione di dati conoscitivi idonei a formare notitia criminis
Massime di principio
- Una perquisizione iniziata sulla base di informazioni confidenziali può essere legittima se sussiste un fondato sospetto di reato (in particolare per armi o stupefacenti); la segnalazione anonima non impedisce automaticamente indagini preliminari da parte di P.G. o P.G.
- La mera assenza di accertamenti tecnici (es. dattiloscopici) non rende automaticamente insussistente una condanna quando esista un compendio probatorio convergente e solido (es. chiavi ricollegabili all'immobile, rinvenimento di oggetti incriminanti nello stesso ambiente, ammissioni o riconoscimenti fatti dall'imputato).
- Le contestazioni sulla contraddittorietà della motivazione richiedono la dimostrazione di un vero e proprio contrasto logico-giuridico tra premesse e conclusione; errori meramente formali o refusi non sono sufficienti.
- Il possesso o la disponibilità di cose provenienti da reato può essere desunto da elementi indiziari indiretti (chiavi, collocazione degli oggetti, collegamenti con soggetti conviventi) purché adeguatamente motivati dai giudici di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo se motivato con riferimento alla gravità del fatto e a precedenti a carico dell'imputato; la valutazione resta sindacabile in Cassazione solo per illogicità manifesta.
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