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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46536/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per ricettazione, detenzione illecita di armi e contravvenzione ex art. 697 c.p. deducendo: 1) contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione della pena; 2) nullità della perquisizione e del sequestro operati sulla base di informazioni da fonte confidenziale (violazione art. 203 c.p.p.); 3) mancata assunzione di prova decisiva (rifiuto di accertamenti dattiloscopici su armi e custodie); 4) difetto di prova del possesso delle armi e ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (si trattava di mero refuso testuale e la decisione era coerente nel dispositivo e nella motivazione). Sui restanti motivi i giudici hanno ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato: la perquisizione è stata legittima anche se originata da notizie confidenziali, alla luce di precedenti giurisprudenziali; la responsabilità dell'imputato è stata adeguatamente dimostrata dal rinvenimento delle chiavi dell'appartamento insieme a involucri di droga riconosciuti dall'imputato e dall'impossibilità di spiegare accessi alternativi; la mancata perizia dattiloscopica non era decisiva rispetto al compendio probatorio; il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti. Ricorrente condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Consentita la trattazione con contraddittorio cartolare della causa, richiamata solo in ordine alla modalità di trattazione

  • art. 203 cod.proc.pen.

    La censura sulla violazione di questa norma (nullità della perquisizione per provenienza da fonte confidenziale) è stata rigettata: la Corte ha ritenuto legittime perquisizioni sulla base di notizie confidenziali quando sussista il sospetto di illecita detenzione di armi, secondo la giurisprudenza consolidata

  • art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    Richiamato per affermare che la polizia giudiziaria può compiere perquisizioni di iniziativa sulla base di notizie confidenziali in presenza di sospetto di illecita detenzione di armi

  • art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Parallelo normativo richiamato in materia di stupefacenti per sostenere che l'attività investigativa può essere avviata anche da denunce/confidenze e non è impedita dal divieto di utilizzare denunce anonime ai fini di azione penale

  • art. 333, comma 3, cod.proc.pen.

    Richiamata la distinzione tra inutilizzabilità della denuncia anonima e possibilità per la polizia giudiziaria di usare informazioni confidenziali per avviare accertamenti preliminari

  • art. 648 cod.pen. (ricettazione)

    La Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto (chiavi, collocazione degli oggetti e riconoscimento di stupefacenti) consentivano di ritenere la riferibilità delle armi al prevenuto e la consapevolezza della loro illiceità

  • art. 697 cod.pen.

    Norma relativa alla contravvenzione contestata: menzionata tra i reati per cui è stato condannato l'imputato

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov)

    Richiamata per il principio che una denuncia anonima, pur inutilizzabile di per sé, può stimolare l'attività della P.M. o della P.G. per l'assunzione di dati conoscitivi idonei a formare notitia criminis

Massime di principio

  • Una perquisizione iniziata sulla base di informazioni confidenziali può essere legittima se sussiste un fondato sospetto di reato (in particolare per armi o stupefacenti); la segnalazione anonima non impedisce automaticamente indagini preliminari da parte di P.G. o P.G.
  • La mera assenza di accertamenti tecnici (es. dattiloscopici) non rende automaticamente insussistente una condanna quando esista un compendio probatorio convergente e solido (es. chiavi ricollegabili all'immobile, rinvenimento di oggetti incriminanti nello stesso ambiente, ammissioni o riconoscimenti fatti dall'imputato).
  • Le contestazioni sulla contraddittorietà della motivazione richiedono la dimostrazione di un vero e proprio contrasto logico-giuridico tra premesse e conclusione; errori meramente formali o refusi non sono sufficienti.
  • Il possesso o la disponibilità di cose provenienti da reato può essere desunto da elementi indiziari indiretti (chiavi, collocazione degli oggetti, collegamenti con soggetti conviventi) purché adeguatamente motivati dai giudici di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo se motivato con riferimento alla gravità del fatto e a precedenti a carico dell'imputato; la valutazione resta sindacabile in Cassazione solo per illogicità manifesta.

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