Cassazione Civile, Sentenza n. 414/2020 del 14/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
La controversia
La controversia nasce da una gara indetta nel dicembre 2013 dal Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie per la progettazione definitiva ed esecutiva e la costruzione di un penitenziario. L'appalto fu aggiudicato in via provvisoria nel luglio 2015 e definitivamente nel novembre 2015 al raggruppamento temporaneo rappresentato dalla ricorrente. Durante la gara il presidente del consiglio di amministrazione e direttore tecnico della ricorrente fu coinvolto in indagini penali relative a false fatturazioni e finanziamenti illeciti; il 4 giugno 2014 fu arrestato e rassegnò le dimissioni dalle cariche sociali. La società ne sospese l'attività lavorativa il 12 giugno 2014 e risolse il rapporto il 10 ottobre 2014. Il 16 ottobre 2016 si costituì parte civile nel giudizio penale, ma nella stessa data intervenne una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti dell'ex dirigente, che rese inammissibile la costituzione; il ricorso di quest'ultimo contro la sentenza di patteggiamento fu dichiarato inammissibile dalla Cassazione il 25 giugno 2015. Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 87/2016, ritenne che le iniziative della società non dimostrassero una dissociazione completa ed effettiva dalla condotta del dirigente, anche perché non risultavano avviate un'azione di responsabilità sociale né la prosecuzione in sede civile dell'azione divenuta inammissibile nel processo penale. Annullò quindi gli atti di ammissione alla gara, dichiarò inefficace il contratto di appalto e dispose il subentro dell'impresa concorrente. Con un unico motivo, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c. e dell'art. 110 del d.lgs. n. 104/2010, deducendo eccesso di potere giurisdizionale: ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe valutato direttamente l'idoneità delle condotte e delle omissioni societarie, sostituendosi alla stazione appaltante e sconfinando nel merito amministrativo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno ribadito che l'eccesso di potere giurisdizionale deducibile in cassazione riguarda il difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non comprende gli errores in procedendo né gli eventuali errori nella valutazione dei presupposti per l'esercizio dei poteri giurisdizionali, che attengono ai limiti interni della giurisdizione. Nel caso concreto il Consiglio di Stato aveva esercitato poteri attribuitigli dall'ordinamento: la valutazione sull'effettività della dissociazione e le statuizioni di annullamento, inefficacia del contratto e subentro non comportavano una sostituzione all'amministrazione né uno sconfinamento nella sfera riservata ad altri giudici. In particolare, la pronuncia di inefficacia del contratto e di subentro, resa ai sensi dell'art. 122 c.p.a., rientra nei poteri del giudice amministrativo e l'eventuale erroneità della valutazione dei relativi presupposti non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in favore degli altri intimati, che non avevano svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 362 c.p.c.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’eccesso di potere denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va invero riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici), e in coerenza con la relativa nozione posta da Corte Cost. n. 6 del 2018 (che non ammette letture estensive neanche limitatamente ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento) tale vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice amministrativo e dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo
Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è circoscritto al difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ossia alla violazione dei limiti esterni del potere giurisdizionale. Non consente di censurare errores in procedendo o la legittimità del modo in cui il giudice ha esercitato un potere appartenente alla sua giurisdizione.
art. 111 Cost.
Orbene, come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111 Cost., sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito è configurabile solo allorquando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’Amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa
Lo sconfinamento del giudice amministrativo nel merito è configurabile quando il giudice valuta direttamente opportunità e convenienza dell'atto amministrativo oppure adotta una pronuncia che sostituisce, nella sostanza e nell'esecutorietà, il provvedimento dell'amministrazione senza lasciare spazio a ulteriori determinazioni amministrative.
art. 122 c.p.a.
Si è altresì precisato che non integra eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo la pronuncia, resa ai sensi dell’art. 122 c.p.a., di inefficacia del contratto seguito ad aggiudicazione definitivamente annullata e di subentro del ricorrente nel rapporto contrattuale, essendo tali statuizioni istituzionalmente riservate a quel giudice e precluse all’autorità amministrativa, nè potendo configurarsi la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa in pretesi errori di valutazione dei relativi presupposti
Dopo l'annullamento definitivo dell'aggiudicazione, il giudice amministrativo può dichiarare inefficace il contratto e disporre il subentro del ricorrente. Un eventuale errore nella valutazione dei presupposti di tali misure non costituisce violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione è ammesso soltanto per denunciare il difetto assoluto o relativo di giurisdizione, inteso come sconfinamento nei limiti esterni del potere giurisdizionale; non può essere utilizzato per sindacare errores in procedendo o la correttezza delle valutazioni compiute nell'esercizio di quel potere.
- Non ricorre eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito quando il giudice amministrativo, nel controllo di legittimità, valuta i presupposti fattuali rilevanti per decidere, salvo che compia una diretta valutazione di opportunità e convenienza dell'atto o adotti una pronuncia sostitutiva, autoesecutiva e priva di salvezza per gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
- La dichiarazione d'inefficacia del contratto conseguente all'annullamento definitivo dell'aggiudicazione e la disposizione del subentro del ricorrente nel rapporto contrattuale rientrano nei poteri istituzionali del giudice amministrativo; la contestazione dell'eventuale errore nella valutazione dei presupposti di tali statuizioni attiene ai limiti interni, non a quelli esterni, della giurisdizione.
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