Sentenza n. 191/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 19 febbraio 2025 n. 216.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 19 febbraio 2025 n. 216, corretta il 5 giugno 2025 quanto alla posizione di una ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 216 del 19 febbraio 2025. Il giudicato aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare ai ricorrenti la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Per una ricorrente, non più inserita nel sistema scolastico, il titolo aveva previsto il pagamento diretto di 1.200 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato contestazioni di merito. Poiché era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, i ricorrenti hanno chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per la ricorrente non più inserita nel sistema scolastico ha ordinato il pagamento diretto della somma di 1.200 euro, oltre agli accessori indicati nel titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, disponendo che provveda in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni, una volta accertato il protrarsi dell'inottemperanza. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme da accreditare per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza può essere promosso, nei confronti dell'amministrazione debitrice, una volta inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto essa è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine perentorio per l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve conformarsi al contenuto concreto del titolo giudiziale: quando il beneficiario è ancora inserito nel sistema scolastico, l'obbligo può essere adempiuto mediante emissione e accredito della carta elettronica; quando non lo è più, mediante pagamento diretto della somma liquidata dal giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione obbligata, conferendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro il termine stabilito.
- Su richiesta della parte vittoriosa e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute per ciascun giorno di ritardo, fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
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