Sentenza del 04/07/2016 n. 5862 - Comm. Trib. Prov. Milano
Valore probatorio dei risultati delle indagini bancarie - Presunzioni iuris tantum - Contraddittorio con il contribuente - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che l'Ufficio non può utilizzare automaticamente tutte le movimentazioni bancarie come componenti positive di reddito. È imprescindibile il contraddittorio con il contribuente, che deve partecipare attivamente alla verifica e poter documentare l'origine e la causale delle operazioni. L'Ufficio può riprendere a tassazione esclusivamente il maggior reddito risultante dalle movimentazioni rimaste effettivamente ingiustificate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'utilizzo, ai fini dell'accertamento tributario, dei risultati delle indagini bancarie come prova presuntiva del maggior reddito. La questione riguarda la necessità che il contribuente sia coinvolto nel procedimento di verifica e possa fornire dati, notizie, chiarimenti e documentazione idonei a spiegare la causa delle operazioni rilevate sui conti correnti. Secondo il principio enunciato, le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione iuris tantum soltanto dopo che il contribuente sia stato posto concretamente in condizione di giustificarle.
Massime di principio
- Le risultanze delle indagini bancarie costituiscono una presunzione relativa, non una prova incontestabile: il contribuente deve avere la possibilità di fornire una spiegazione contraria.
- Prima di procedere alla ripresa a tassazione, l'Amministrazione deve instaurare un effettivo contraddittorio e chiedere chiarimenti sulle singole movimentazioni rilevanti.
- Il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la natura non reddituale delle operazioni, come prestiti, restituzioni, trasferimenti tra propri conti, donazioni o somme già tassate.
- In assenza di un'effettiva possibilità di giustificazione, oppure quando l'Ufficio considera imponibili anche operazioni adeguatamente spiegate e documentate, l'accertamento può risultare illegittimo o essere ridotto alle sole movimentazioni non giustificate.
- Il contraddittorio non implica che l'Amministrazione debba accettare ogni spiegazione, ma impone una valutazione concreta, analitica e motivata delle giustificazioni fornite.
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