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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45416/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza del 21/03/2024 deducendo: (1) vizio di motivazione e errata qualificazione del fatto con richiesta di riconsiderare e autonomamente valutare la sussistenza delle violazioni del Codice della Strada (alta velocità, essersi immesso contromano) e la conseguente esclusione dell'aggravante, nonché censurando la congruità della pena; (2) errore nel calcolo della prescrizione alla luce dell'introduzione dell'art. 589-bis nel 2016 e del principio "favor rei" in relazione all'art. 157 c.p. (raddoppio termini di prescrizione per l'art. 589), chiedendo la riqualificazione nel comma 1 dell'art. 589 o, in subordine, l'estinzione per prescrizione o la rinnovazione della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 589 c.p. sia divenuta irrevocabile per il precedente giudicato di questa Corte, per cui ogni questione sulla prescrizione è preclusa. Le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle aggravanti sono state considerate, in realtà, meri tentativi di riconsiderazione dei fatti e delle prove (riequilibrio del quadro probatorio), materia inammissibile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione "evidente" (ictu oculi), che non è emerso. Quanto alla pena, la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nel suo apprezzamento e che non sussisteva una motivazione carente idonea a giustificare la riforma. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e tenuto al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma incriminatrice principale applicata (omicidio colposo). La Corte ha ritenuto definitivamente accertata la responsabilità ai sensi di tale norma; la questione sulla riconsiderazione della qualificazione fattuale è preclusa per formazione del giudicato.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma introdotta nel 2016 richiamata dal ricorrente per il principio favor rei in tema di prescrizione. La Corte ha ritenuto che, nel caso di giudicato sulla responsabilità, la novità normativa non poteva essere utilizzata per rimettere in discussione la prescrizione sul punto ormai precluso.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al raddoppio dei termini di prescrizione per l'art. 589. La Corte ha osservato che la questione è preclusa quando l'accertamento di responsabilità è divenuto irrevocabile.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per spiegare che, quando la Cassazione annulla parzialmente senza rimettere in discussione l'accertamento del fatto e della responsabilità, non sussiste più un "procedimento" sul fatto che possa essere estinto per prescrizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che le censure erano in realtà una nuova lettura dei fatti e delle prove, non riconducibile ai motivi di diritto adeguati ai sensi di questo articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere del ricorrente di sostener le spese del giudizio in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con condanna alle spese.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati come criteri di determinazione della pena: la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nell'applicazione di tali criteri e che la motivazione sulla pena è adeguata se indica l'uso dei criteri previsti, salvo casi di palese sproporzione.

Massime di principio

  • Se la Cassazione ha già formato giudicato sulla responsabilità (annullamento parziale non censurando l'accertamento del fatto), il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione né riesaminare aspetti sostanziali già definiti: la questione della prescrizione è preclusa.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che si risolvono in una nuova valutazione del quadro probatorio o della lettura dei fatti; è necessario dimostrare un vizio di motivazione "evidente" (ictu oculi) per ottenere una revisione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: in sede di legittimità si valuta la logicità del ragionamento e il rispetto dei criteri di cui agli artt. 132-133 c.p.; una motivazione sintetica è sufficiente salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, quando è richiesta motivazione più dettagliata.
  • La novità normativa favorevole (es. introduzione dell'art. 589-bis) può incidere sulla prescrizione o sulla qualificazione del reato solo se non è preclusa dall'esistenza di un giudicato sulla responsabilità e trova applicazione temporale secondo i principi di diritto penale nel tempo.
  • Per contestare l'applicazione o la sussistenza di aggravanti occorre proporre censure di diritto precise e non limitarsi a dedurre interpretazioni alternative dei fatti; il rimedio in cassazione richiede il prospetto di vizi di legittimità non riassumibili in mera diversa valutazione probatoria.

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