Sentenza n. 261/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di ammonimento della Questura di Napoli – Divisione Anticrimine – prot. n. -OMISSIS- del 19 luglio 2022, notificato in data 20 luglio 2022; - del processo verbale di ammonimento allegato al provvedimento sub 1); - ove e per quanto lesiva della comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS-del 3 giugno 2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; - del provvedimento di diniego formatosi in data 2 settembre 2022 stante il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno – Questura di Napoli in ordine all'istanza di accesso formulata dal ricorrente con nota prot. n. 826/is del 3 agosto 2022 ed affinché venga affermato ogni conseguente dovere dell'Amministrazione intimata in ordine all'integrale esibizione della documentazione richiesta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 10 ottobre 2022: - la nota del 23 maggio 2022 avente ad oggetto la annotazione dell'intervento esperito in Afragola alla via Roma n. 55.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Napoli recante ammonimento per condotte persecutorie, unitamente agli atti istruttori e al diniego formatosi sull'istanza di accesso; con motivi aggiunti, nota di annotazione di un intervento di polizia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, sostenendo il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione e falsa applicazione della disciplina sugli atti persecutori e l'insussistenza dei relativi presupposti. Ha dedotto che le persone sentite dagli organi investigativi non avevano riferito di condotte violente, che biglietti, lettere e regali non dimostravano comportamenti reiterati, anomali o minacciosi e che l'episodio del 23 maggio 2022 era stato ricostruito in modo controverso, essendo egli stesso vittima di un'aggressione, come avrebbe dimostrato la denuncia-querela e il referto del pronto soccorso. Ha inoltre lamentato la carenza di attualità della condotta, asseritamente concentrata in un unico episodio, e la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe utilizzato formule di stile senza esaminare realmente le osservazioni procedimentali. Con riferimento all'accesso, ha contestato il diniego formatosi per silenzio; dopo la trasmissione della documentazione da parte della Questura, ha proposto motivi aggiunti ribadendo le censure contro l'ammonimento e impugnando anche la nota relativa all'intervento del 23 maggio 2022.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'ammonimento come misura preventiva e dissuasiva, con funzione cautelare, diretta a prevenire la reiterazione di condotte persecutorie o violente e non ad accertare una responsabilità penale. Per la sua adozione è sufficiente un quadro indiziario caratterizzato da elementi oggettivi e da un adeguato grado di attendibilità, idoneo a fondare un giudizio prognostico sul pericolo di ulteriori condotte lesive; non occorrono la piena prova del reato di atti persecutori né l'accertamento dell'elemento soggettivo secondo i canoni penalistici. Il potere del Questore è ampiamente discrezionale e il sindacato giudiziale resta limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti, alla manifesta irragionevolezza o sproporzione, senza sostituzione del giudice nella valutazione amministrativa. Nel caso concreto, i molteplici episodi di messaggi, biglietti e missive rivolti alla presunta vittima e ai suoi familiari, unitamente all'episodio del 23 maggio 2022, risultavano supportati dalle dichiarazioni raccolte e costituivano un quadro sintomatico sufficiente. Sono state ritenute infondate anche le censure procedimentali: il ricorrente era stato informato dell'avvio, aveva avuto accesso agli atti e aveva presentato osservazioni, che risultavano valutate nel provvedimento finale. L'obbligo di esame delle memorie non impone una confutazione analitica di ogni argomento, purché siano percepibili le ragioni del mancato accoglimento delle tesi difensive. Il Collegio ha inoltre ritenuto integrati, con il grado di accertamento proprio della misura preventiva, i presupposti relativi allo stato d'ansia, al timore per l'incolumità e al mutamento delle abitudini di vita. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero dell'Interno per euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119
se necessario informazioni dagli organi investigativi" e senta "le persone informate dei fatti
La disposizione consente al Questore di adottare una misura preventiva e dissuasiva sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, delle informazioni investigative e delle dichiarazioni delle persone informate, senza necessità di una piena prova della responsabilità penale.
art. 612-bis c.p.
La norma individua le condotte penalmente sanzionate dagli atti persecutori rispetto alle quali l'ammonimento svolge funzione preventiva, senza richiedere che la responsabilità per il reato sia già pienamente accertata.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La garanzia partecipativa è stata ritenuta rispettata perché il destinatario era stato informato dell'avvio del procedimento e aveva potuto presentare osservazioni, successivamente valutate dall'Amministrazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione dell'udienza con modalità telematiche.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore è una misura amministrativa preventiva, cautelare e dissuasiva, diretta a prevenire la reiterazione di condotte persecutorie o violente e non ad accertare una responsabilità penale.
- Per adottare l'ammonimento non è necessaria la piena prova del reato di atti persecutori né l'accertamento dell'elemento soggettivo secondo i criteri penalistici; è sufficiente un quadro indiziario attendibile, composto da elementi oggettivi idonei a fondare un giudizio prognostico sul pericolo di ulteriori condotte lesive.
- Il potere del Questore in materia di ammonimento è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, della manifesta irragionevolezza o della sproporzione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- L'obbligo dell'Amministrazione di esaminare le memorie procedimentali non impone la confutazione analitica di ogni singola osservazione; è sufficiente una valutazione complessiva o per questioni omogenee, accompagnata da una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato recepimento delle tesi difensive.
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