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Ordinanza

Ordinanza n. 549/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, con il ricorso introduttivo: del provvedimento e/o decisione e/o proposta e/o determina del Comune di Milano e/o procedimento amministrativo diretto alla loro emanazione, con il quale l'ente ha determinato di trasformare il Centro Diurno Disabili Anfossi di Milano in Centro Socio Educativo e trasferire i suoi attuali ospiti in altri centri, di cui si è avuta notizia in data 26.6.2025, allo stato non conosciuto, e di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente; con i motivi aggiunti del 14\4\2026: della Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2026 e della Deliberazione del Consiglio Comunale n.-OMISSIS- del 17 novembre 2025 e relativi allegati.

Giustizia amministrativa202503904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Trasformazione del Centro Diurno Disabili Anfossi in Centro Socio Educativo e conseguente trasferimento degli attuali ospiti in altri centri, nonché deliberazioni comunale e consiliare di riorganizzazione dei servizi diurni per la disabilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, gli atti con cui il Comune di Milano ha disposto o programmato la trasformazione del Centro Diurno Disabili Anfossi in Centro Socio Educativo e il trasferimento degli ospiti presso altri centri. Con motivi aggiunti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale del 17 novembre 2025 e la deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2026, con i relativi allegati. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure relative, in particolare, alla pretesa sistematica esclusione degli utenti direttamente interessati e dei loro amministratori di sostegno da ogni effettiva forma di partecipazione, nonché alla carenza di motivazione della trasformazione del centro e del trasferimento degli ospiti.

La decisione

Nella fase cautelare, il TAR ha ritenuto che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. Quanto alla partecipazione, ha rilevato che la riorganizzazione è stata adottata all'esito di un confronto con le famiglie degli utenti del centro e con i rappresentanti degli ospiti presenti al Tavolo permanente, sicché la documentazione smentisce l'affermazione di una totale esclusione degli interessati e dei loro amministratori di sostegno. Quanto alla motivazione, ha osservato che la trasformazione del centro è giustificata sia dalla deliberazione consiliare di approvazione del Piano di sviluppo del Welfare 2025-2027, sia dalla deliberazione della Giunta comunale recante gli indirizzi per il potenziamento dei servizi diurni comunali per la disabilità; tali atti individuano obiettivi di riorganizzazione, tra cui il miglioramento della filiera dei servizi diurni, il potenziamento dell'offerta per i minori con disabilità e il consolidamento delle forme innovative di residenzialità. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per l'assenza, a un esame sommario, di apprezzabili profili di fondatezza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce dell'esame sommario proprio della fase, le censure non presentano apprezzabili profili di fondatezza.
  • La contestazione della mancata partecipazione degli utenti interessati è priva di consistenza quando la documentazione dimostra che l'amministrazione ha svolto un percorso di confronto con le famiglie degli utenti e con i rappresentanti degli interessati nell'ambito di organismi partecipativi.
  • Una riorganizzazione dei servizi comunali per le persone con disabilità risulta adeguatamente motivata quando gli atti di pianificazione e indirizzo esplicitano le finalità pubbliche perseguite e collegano a tali finalità la trasformazione della tipologia dei servizi offerti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRiordino e organizzazione della PA
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

Testo integrale

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