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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03493/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a un imputato per furto aggravato. In cassazione l'imputato, tramite difensore, ha proposto un unico motivo deducendo erronea applicazione di legge e omessa adeguata motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo. La doglianza mirava quindi a contestare la tenuta logico-giuridica della motivazione di merito sulla prova dell'elemento soggettivo e, più in generale, della responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e immune da vizi logico-giuridici quanto alla ricostruzione della responsabilità dell'imputato e alla congruità della pena. Il motivo di ricorso è stato qualificato come generico e aspecifico, perché non confrontato in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata e non deducibile in sede di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, contestata nella sentenza di merito.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante speciale del furto richiamata nel capo di imputazione e nella condanna confermata.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Ulteriore aggravante speciale del furto richiamata nel capo di imputazione e nella condanna confermata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché generico e aspecifico, non confrontandosi con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che si limiti a contestazioni generiche sulla motivazione, senza specifico confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non indica con precisione le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della doglianza e non evidenzia un effettivo vizio della decisione di merito.
  • Se la sentenza di merito motiva in modo congruo e logicamente coerente sulla responsabilità penale e sul trattamento sanzionatorio, la censura che si limiti a prospettare una diversa lettura del fatto non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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