Cassazione Civile, Ordinanza n. 18117/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione esattoriale avverso un atto della riscossione conosciuto tramite estratto di ruolo; il giudice di pace aveva accolto l'opposizione compensando le spese, mentre in appello il tribunale aveva rigettato l'appello principale e, su appello incidentale dell'agente della riscossione, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, che la controversia dovesse rimanere nella giurisdizione ordinaria e non tributaria, sostenendo inoltre che l'impugnazione fosse ammissibile. La Corte ha però rilevato che si trattava di impugnazione dell'estratto di ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata e che, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021 e interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, l'azione è proponibile solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tipizzato; tale pregiudizio non era stato allegato né provato. Il ricorrente non poteva fondare l'interesse ad agire sulla mera eccezione di prescrizione sopravvenuta del credito, perché l'impugnazione dell'estratto di ruolo non consente di far valere fatti estintivi successivi in assenza di iniziative esecutive.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la domanda originaria non potesse essere proposta o, comunque, proseguita per difetto di quello specifico interesse ad agire richiesto dalla disciplina sopravvenuta e dal principio delle Sezioni Unite. Ha inoltre affermato che l'originaria inammissibilità della domanda precludeva la questione di giurisdizione, poiché l'esito della lite non sarebbe potuto mutare in altra sede giurisdizionale. Le spese di tutte le fasi sono state compensate per la sopravvenienza normativa e per il successivo intervento nomofilattico.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella non validamente notificata sono impugnabili solo se il debitore dimostra un pregiudizio tipizzato per appalti, pagamenti da pubbliche amministrazioni o perdita di benefici nei rapporti con la PA.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
La norma ha introdotto la limitazione all'impugnabilità dell'estratto di ruolo e si applica ai processi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
È richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio tipizzato rilevante ai fini dell'impugnazione diretta.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato, collegata alle verifiche sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
art. 372 cod. proc. civ.
L'interesse ad agire può essere allegato anche in cassazione mediante deposito documentale, se sopravvenuto; gli eventuali accertamenti di fatto competono al giudice di rinvio.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
È richiamato per la trattazione camerale e il deposito differito della motivazione.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo o della cartella non validamente notificata è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge e solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio attuale e tipizzato.
- L'interesse ad agire è una condizione dinamica dell'azione e deve sussistere fino alla decisione; un ius superveniens può incidere sulla proponibilità o prosecuzione della domanda anche nei giudizi pendenti.
- La mera deduzione di fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione del credito, non basta a fondare l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo quando non risulti una situazione di obiettiva incertezza o un'iniziativa esecutiva già intrapresa.
- Se manca originariamente l'interesse ad agire, la domanda è inammissibile e tale vizio assorbe e preclude la decisione sulla giurisdizione, perché il risultato della lite non potrebbe comunque mutare in altra sede.
- In sede di legittimità l'interesse sopravvenuto può essere allegato anche con documentazione prodotta nei limiti di legge, ma l'eventuale accertamento fattuale spetta al giudice del rinvio.
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