Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4281/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 328 del 2024, depositata e resa pubblica in data 21 maggio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 1317/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 22 gennaio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 8 gennaio 2025. E, per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. Con la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre agli accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.

Giustizia amministrativa202602002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.500

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, n. 328/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 gennaio 2025. La decisione di primo grado aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nella misura di euro 500 per ciascun anno, e condannato il Ministero ad accreditarle complessivi euro 1.500, oltre alle spese del giudizio. La ricorrente deduceva la mancata esecuzione del giudicato e chiedeva la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, oltre alle spese della procedura.

La decisione

Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha accreditato alla ricorrente le somme dovute a titolo di Carta del docente. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita perseguito. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori antistatari. La condanna è stata pronunciata secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché dagli atti non risultava che l'Amministrazione avesse adempiuto prima della proposizione del ricorso; nella liquidazione il TAR ha considerato il limitato impegno richiesto da una controversia seriale, relativa a un'unica questione. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, non essendo più necessario l'intervento sostitutivo.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 328 del 2024 pubblicata in data 21 maggio 2024

    Il ricorso per ottemperanza è il rimedio impiegato per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso ha fatto venir meno la necessità di ulteriori misure esecutive.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso e il ricorrente consegue così il bene della vita perseguito, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, se non risulta un adempimento anteriore all'instaurazione della causa.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza seriale e relativo a un'unica questione, il compenso può essere commisurato al limitato impegno oggettivamente richiesto dalla controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.