Cassazione Civile, Ordinanza n. 37605/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (commerciante)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento amministrativo relativo all'istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio presso un centro commerciale ubicato nello stesso Comune in cui operava già una rivendita ordinaria. Il Consiglio di Stato, rigettando l'appello della società richiedente, ha ritenuto applicabile alla domanda lo ius superveniens introdotto dalla legge n. 37/2019, art. 4, assumendo che la verifica della legittimità del provvedimento dovesse essere compiuta con riferimento alla data di adozione dell'atto amministrativo impugnato, e non a quella di presentazione della domanda. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione ai soli fini del controllo di giurisdizione, deducendo che il Consiglio di Stato avrebbe oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi al legislatore e creando di fatto una norma nuova, oltre a non considerare correttamente il contesto normativo e il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non attingessero un vizio di giurisdizione, ma solo un eventuale errore di diritto nell'individuazione della normativa applicabile. Secondo la Corte, l'attività del Consiglio di Stato si è collocata nell'ambito dell'interpretazione e applicazione della legge, anche se la ricorrente la qualificava come invasione della sfera legislativa. Non ricorrendo un difetto assoluto o relativo di giurisdizione, né un sindacabile sconfinamento nei poteri riservati ad altro potere dello Stato, il ricorso è stato respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, senza condanna ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
"contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione"
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso soltanto per questioni attinenti ai limiti esterni della giurisdizione, non per errori di diritto o di motivazione.
art. 362, comma 1, c.p.c.
Conferma che il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato per chiarire che, rispetto alle decisioni del giudice speciale, il sindacato della Cassazione è limitato ai motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
"Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione"
Ribadisce il perimetro ristretto del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato.
art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
È richiamato per il ruolo nomofilattico della Cassazione e per il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.
art. 4 della legge n. 37/2019
La disciplina è considerata dal Consiglio di Stato autoesecutiva quanto ai parametri di popolazione e distanza; la Cassazione non ne sindaca la corretta interpretazione nel presente giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 96 c.p.c.
La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata perché non ravvisa mala fede o colpa grave.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando sia dedotto un vero difetto di giurisdizione, assoluto o relativo; non è invece utilizzabile per contestare errori nell'interpretazione o applicazione della legge.
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa è configurabile solo se il giudice speciale applica una norma da lui creata, non quando svolge attività interpretativa, anche se discutibile o persino abnorme.
- La denuncia di un'erronea individuazione della norma applicabile, o di uno stravolgimento delle disposizioni sostanziali o processuali, integra al più un error in iudicando, estraneo al controllo di giurisdizione.
- Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte del Consiglio di Stato non è, di per sé, sindacabile in cassazione come motivo inerente alla giurisdizione.
- Ai fini del controllo sulla legittimità dell'atto amministrativo, il giudice amministrativo può interpretare la normativa sopravvenuta e stabilire quale disciplina sia applicabile al momento della decisione amministrativa, ma tale operazione resta nell'alveo della funzione giurisdizionale.
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