Sentenza del 03/04/2019 n. 2006 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - VARIE - Ricorso contro avvisi di intimazione per tardivo pagamento cartelle esattoriali. Accoglimento parziale - Appello dell'Ufficio per interruzione della prescrizione decennale. Respinto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato respinto. È stata confermata la decisione favorevole al contribuente in relazione alla prescrizione del credito, poiché l'Amministrazione non ha fornito una prova idonea dell'effettiva notificazione di un atto interruttivo della prescrizione. L'accoglimento è indicato come parziale, nei limiti stabiliti dalla decisione di primo grado.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di intimazione relativi al tardivo pagamento di cartelle esattoriali concernenti IRPEF a tassazione separata, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del credito. In primo grado il ricorso è stato ritenuto fondato, almeno in parte. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto appello sostenendo che l'intimazione di pagamento avesse interrotto la prescrizione. Il giudice ha però ritenuto che il solo avviso di ricevimento della raccomandata non fosse sufficiente a dimostrare validamente l'interruzione del termine prescrizionale.
Norme richiamate
Norme civilistiche sulla prescrizione decennale e sull'interruzione della prescrizione
Il credito tributario soggetto a prescrizione decennale si estingue se, entro il termine previsto, l'ente non dimostra il compimento di un valido atto interruttivo portato a conoscenza del contribuente.
Norme processuali e probatorie in materia di notificazione degli atti tributari
La prova della spedizione o dell'esistenza di una raccomandata non coincide necessariamente con la prova della regolare notificazione dell'atto e della sua idoneità a interrompere la prescrizione. L'ente deve produrre documentazione sufficientemente completa e attendibile.
Massime di principio
- In una controversia sulla prescrizione di un credito tributario, l'ente della riscossione deve dimostrare in modo puntuale la data e la regolare notificazione di ogni atto interruttivo, non essendo sempre sufficiente il solo avviso di ricevimento della raccomandata.
- Il contribuente può contestare la prescrizione quando tra gli atti validamente notificati è decorso l'intero termine prescrizionale applicabile al credito.
- La valutazione dell'interruzione della prescrizione richiede di verificare sia il contenuto dell'atto sia la prova della sua effettiva conoscenza legale da parte del destinatario.
- La semplice produzione di documenti postali incompleti o non riferibili con certezza all'atto interruttivo può non essere sufficiente a carico dell'ente di riscossione.
- La decisione riguarda la prova della notifica e dell'interruzione della prescrizione nel caso concreto: per stabilire se un credito sia effettivamente prescritto occorre ricostruire cronologicamente cartelle, intimazioni, notifiche e scadenze.
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