Sentenza n. 406/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) della nota prot. n. 0012537 del 31.07.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Villa Literno (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS-, su 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di 30 ore di frequenza scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
La controversia
Il genitore ha impugnato la nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione al minore di 18 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza, chiedendo l'annullamento degli atti connessi, l'accertamento del diritto del minore al sostegno per l'intero orario scolastico e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di un insegnante specializzato per 30 ore settimanali, ritenute necessarie in ragione della condizione di estrema gravità. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare, è stato redatto il PEI e, nell'ambito di un autonomo successivo ricorso avente ad oggetto il medesimo bene della vita, il PEI è stato rimodulato e il servizio di sostegno è stato assegnato per l'intero tempo scuola con rapporto 1:1. La parte ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere anche nel presente giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessata materia del contendere, rilevando che, dopo la notifica dell'ordinanza cautelare, l'amministrazione scolastica ha soddisfatto integralmente l'interesse sostanziale dedotto in giudizio: non solo ha redatto il PEI per un numero di ore adeguato alla patologia, ma ha assegnato l'insegnante di sostegno per la copertura dell'intero orario scolastico con rapporto 1:1. Il Collegio ha richiamato il fatto che la medesima definizione era già intervenuta nel giudizio successivo autonomamente instaurato, anziché mediante motivi aggiunti nel presente processo, avente ad oggetto lo stesso bene della vita. Le spese di lite sono state compensate per evitare indebite duplicazioni rispetto all'altro giudizio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.
artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti per la pubblicazione della sentenza con modalità idonee a proteggere i dati relativi alla salute del minore.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta misure idonee a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda di annullamento e sull'accertamento collegato.
- In una controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico, la redazione o rimodulazione del PEI e l'assegnazione dell'insegnante specializzato per l'intero orario scolastico, con rapporto 1:1, possono determinare la cessazione della materia del contendere quando realizzano integralmente il bene della vita richiesto.
- Quando due giudizi autonomi riguardano il medesimo bene della vita e la pretesa sostanziale è stata soddisfatta nel giudizio successivo, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione per evitare duplicazioni di oneri processuali.
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