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Sentenza

Sentenza n. 428/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 141/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2273/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti, di importo pari ad euro 30.641,24, oltre interessi legali.

Giustizia amministrativa202503043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 30.641,24, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 141/2025 del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato, con conseguente pagamento del capitale e degli interessi legali, esclusivamente per le spese liquidate in favore dei procuratori antistatari. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia dell'Amministrazione. Il titolo giudiziale era stato notificato al Ministero mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale, previa attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. Alla data di proposizione del ricorso risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche, termine ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando la definitività del giudicato civile, la regolare notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inerzia non contestata del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare le somme liquidate dal giudice civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'integrale esecuzione del titolo. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, considerata la natura seriale dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di giudicati relativi a condanne per il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disposizione vigente e notificata al Ministero mediante posta elettronica certificata.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., rilevando ai fini dell'attestazione di conformità del titolo giudiziale notificato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso nei confronti di un'amministrazione inadempiente all'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, purché il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertati la definitività del giudicato, la regolare notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente dell'amministrazione e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.
  • L'inerzia seriale di un'amministrazione nell'esecuzione di giudicati che comporti la maturazione di ulteriori interessi, penalità di mora e spese può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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