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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7401/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per furto di energia elettrica ottenuto manomettendo il contatore, con le aggravanti della violenza sulle cose e del fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio (art. 625 n.7 c.p.). In cassazione deduce tre motivi: (1) genericità e indeterminatezza del capo di imputazione a seguito di modifica in primo grado (violazione artt. 516, 521 e 522 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., sostenendo che il contatore era all'interno di locali aziendali e serviva un singolo immobile, non essendo quindi esposto alla pubblica fede né idoneo a recare pregiudizio alla collettività; (3) doglianze circa il trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (già riconosciute in primo grado) e l'entità della pena base (8 mesi invece del minimo di 6).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili perché le relative questioni non erano state dedotte in appello (applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici di merito hanno motivato correttamente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., considerando il contatore come propaggine del sistema di erogazione dell'energia destinata a pubblico servizio, indipendentemente dal fatto che si trovi all'interno di locali privati e serva una singola utenza. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 516 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito della censura sulla genericità dell'imputazione; la Corte osserva che la fattispecie era sufficientemente specificata e che la difesa ha potuto esercitarsi

  • art. 521 c.p.p.

    Riferito dalla difesa in tema di modifiche dell'imputazione; la Corte ricorda che la garanzia di correlazione tra accusa e sentenza sussiste se l'imputato ha potuto difendersi sui reali elementi dell'addebito

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato rispetto alla forma dell'imputazione; la Corte ritiene che gli elementi del fatto erano sufficientemente specificati e non vi è stato mutamento degli elementi essenziali

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca questioni non sollevate in appello; la Corte lo applica per escludere i motivi non già trattati in grado di appello

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzato per la condanna al pagamento delle spese e della somma a favore della cassa delle ammende

  • art. 624 c.p.

    Norma che disciplina il reato di furto; titolo di reato contestato al ricorrente

  • art. 625, n. 2 c.p.

    Aggravante richiamata nella imputazione (violenza sulle cose); i giudici di merito l'hanno ritenuta applicabile

  • art. 625, n. 7 c.p.

    Aggravante per il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; la Corte di legittimità conferma l'orientamento secondo cui il contatore dell'energia costituisce una propaggine del sistema pubblico e rientra nella tutela speciale prevista dall'art. 625 n.7, indipendentemente dalla sua collocazione all'interno di locali privati o dal fatto che serva una singola utenza

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state sollevate in appello: per evitare l'inammissibilità è necessario affrontare in appello ogni censura di diritto che si intende poi portare in cassazione
  • La genericità dell'imputazione è rilevante solo se il cambiamento dell'accusa abbia alterato concretamente il diritto di difesa; una correzione della qualificazione giuridica non basta se gli elementi fattuali sono rimasti immutati e la difesa ha potuto esercitarsi
  • I contatori di fornitura dell'energia possono essere considerati beni destinati a pubblico servizio ai fini dell'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p., anche se posti all'interno dei locali dell'utenza e relativi a una singola fornitura, dovendosi valutare la destinazione e la funzione del bene piuttosto che la mera collocazione
  • La sussistenza dell'aggravante non richiede necessariamente la dimostrazione di un danno effettivo alla collettività o ad altri utenti; conta la destinazione del bene e la tutela speciale prevista dalla norma
  • Chi contesta l'entità della pena o il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti deve sollevare tali questioni già in appello, altrimenti esse saranno inammissibili in cassazione
  • L'inammissibilità per colpa del ricorrente può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagare una somma alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali

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