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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19968/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 04/10/2022 che aveva respinto la loro istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di due appartamenti (secondo e terzo piano) realizzati in sopraelevazione senza concessione. Contestavano in particolare la disapplicazione dei permessi in sanatoria rilasciati il 17/11/2015 ai sensi dell'art. 39 legge n. 724/1994, sostenendo che la volumetria utile ai fini del limite dei 750 mc dovesse essere valutata soltanto con riferimento ai due piani oggetto della sanatoria (ciascuno di mc. 296,24) e non all'intero fabbricato, e che le distinte domande non configurassero un frazionamento elusivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di rinvio secondo cui i permessi in sanatoria non potevano automaticamente produrre effetti tali da revocare l'ordine di demolizione: il giudice dell'esecuzione ha verificato la legittimità dei titoli, ha tenuto conto dell'epoca di realizzazione delle opere (fatti del 1992, ripetuti sequestri revocati solo con la sentenza di condanna del 1998) e ha ritenuto carente l'istruttoria alla base dei permessi in sanatoria (rilasciati sull'assunto che i lavori fossero ultimati entro il 31/12/1993). Ha inoltre condiviso la valutazione che l'edificio debba essere considerato unitariamente, essendo le domande riferibili a un unico centro sostanziale di interesse. Condanna alle spese e ordine a ciascun ricorrente di versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 20 lett. b) e art. 7)

    Art. 20 lett. b) è stato il titolo della condanna penale per le opere realizzate in assenza di concessione; l'art. 7 ha giustificato l'ordine di demolizione disposto in sede penale

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 39)

    La sanatoria prevista dall'art. 39 richiede che le opere siano state ultimate entro il 31/12/1993 e che non costituiscano ampliamenti superiori al 30% della volumetria o superiori a 750 metri cubi; il giudice dell'esecuzione può e deve verificare in sede esecutiva la sussistenza di tali presupposti e valutare la legittimità dei permessi in sanatoria

  • Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (artt. 2, 3, 13, 14)

    Norme richiamate nella sentenza di condanna inerenti le regole tecniche e di sicurezza in edilizia; contribuiscono al quadro delle violazioni contestate

  • Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (artt. 1, 2, 20)

    Ulteriori disposizioni urbanistico-edilizie richiamate nella condanna penale per opere realizzate senza permesso

  • Codice penale (art. 349)

    Articolo richiamato nella sentenza di condanna penale; integrava il quadro di reati contestati per le opere abusive

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 46)

    Il Tribunale ha richiamato la nullità di atti dispositivi (donazioni/cessioni) che contrasterebbero con le norme edilizie, ritenendo nulli alcuni atti trasferitori che avrebbero inciso sul titolo edilizio

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Articolo richiamato per imporre ai ricorrenti, considerati colpevoli di avere determinato l'inammissibilità, l'onere di versare la somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può e deve verificare, anche in via incidentale, la legittimità dei permessi in sanatoria prodotti dopo la sentenza definitiva che ha ordinato la demolizione; l'esistenza formale del titolo non è di per sé sufficiente a revocare l'ordine demolitorio
  • La valutazione della volumetria ai fini della legge n. 724/1994 va fatta considerando l'edificio come un complesso unitario riferito a un unico centro sostanziale di interesse: domande di sanatoria separate per porzioni dello stesso fabbricato possono essere aggregate per verificare il superamento dei limiti (es. 750 mc)
  • La sanatoria richiede che le opere siano state effettivamente ultimate entro la data prevista dalla norma (es. 31/12/1993): elementi come sequestri precedenti o il protrarsi di contestazioni possono ostare al riconoscimento del beneficio
  • La presentazione di istanze di sanatoria distinte successive alla realizzazione di opere abusive può essere scrutinata come possibile frazionamento artificioso finalizzato a eludere limiti volumetrici
  • Atti di trasferimento dei diritti (donazioni, cessioni, scioglimento di comunione) posti in essere in modo strumentale rispetto alla situazione edilizia possono essere dichiarati nulli e non possono legittimare la conservazione delle opere abusive
  • In fase esecutiva l'onere probatorio grava sul titolare del permesso in sanatoria: è sua responsabilità documentare la conformità dei presupposti (data di ultimazione, rispetto dei limiti volumetrici, legittimità degli atti di titolarità)

Testo integrale

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