Cassazione Penale, Sentenza n. 19968/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 04/10/2022 che aveva respinto la loro istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di due appartamenti (secondo e terzo piano) realizzati in sopraelevazione senza concessione. Contestavano in particolare la disapplicazione dei permessi in sanatoria rilasciati il 17/11/2015 ai sensi dell'art. 39 legge n. 724/1994, sostenendo che la volumetria utile ai fini del limite dei 750 mc dovesse essere valutata soltanto con riferimento ai due piani oggetto della sanatoria (ciascuno di mc. 296,24) e non all'intero fabbricato, e che le distinte domande non configurassero un frazionamento elusivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di rinvio secondo cui i permessi in sanatoria non potevano automaticamente produrre effetti tali da revocare l'ordine di demolizione: il giudice dell'esecuzione ha verificato la legittimità dei titoli, ha tenuto conto dell'epoca di realizzazione delle opere (fatti del 1992, ripetuti sequestri revocati solo con la sentenza di condanna del 1998) e ha ritenuto carente l'istruttoria alla base dei permessi in sanatoria (rilasciati sull'assunto che i lavori fossero ultimati entro il 31/12/1993). Ha inoltre condiviso la valutazione che l'edificio debba essere considerato unitariamente, essendo le domande riferibili a un unico centro sostanziale di interesse. Condanna alle spese e ordine a ciascun ricorrente di versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 20 lett. b) e art. 7)
Art. 20 lett. b) è stato il titolo della condanna penale per le opere realizzate in assenza di concessione; l'art. 7 ha giustificato l'ordine di demolizione disposto in sede penale
Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 39)
La sanatoria prevista dall'art. 39 richiede che le opere siano state ultimate entro il 31/12/1993 e che non costituiscano ampliamenti superiori al 30% della volumetria o superiori a 750 metri cubi; il giudice dell'esecuzione può e deve verificare in sede esecutiva la sussistenza di tali presupposti e valutare la legittimità dei permessi in sanatoria
Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (artt. 2, 3, 13, 14)
Norme richiamate nella sentenza di condanna inerenti le regole tecniche e di sicurezza in edilizia; contribuiscono al quadro delle violazioni contestate
Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (artt. 1, 2, 20)
Ulteriori disposizioni urbanistico-edilizie richiamate nella condanna penale per opere realizzate senza permesso
Codice penale (art. 349)
Articolo richiamato nella sentenza di condanna penale; integrava il quadro di reati contestati per le opere abusive
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 46)
Il Tribunale ha richiamato la nullità di atti dispositivi (donazioni/cessioni) che contrasterebbero con le norme edilizie, ritenendo nulli alcuni atti trasferitori che avrebbero inciso sul titolo edilizio
Codice di procedura penale (art. 616)
Articolo richiamato per imporre ai ricorrenti, considerati colpevoli di avere determinato l'inammissibilità, l'onere di versare la somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può e deve verificare, anche in via incidentale, la legittimità dei permessi in sanatoria prodotti dopo la sentenza definitiva che ha ordinato la demolizione; l'esistenza formale del titolo non è di per sé sufficiente a revocare l'ordine demolitorio
- La valutazione della volumetria ai fini della legge n. 724/1994 va fatta considerando l'edificio come un complesso unitario riferito a un unico centro sostanziale di interesse: domande di sanatoria separate per porzioni dello stesso fabbricato possono essere aggregate per verificare il superamento dei limiti (es. 750 mc)
- La sanatoria richiede che le opere siano state effettivamente ultimate entro la data prevista dalla norma (es. 31/12/1993): elementi come sequestri precedenti o il protrarsi di contestazioni possono ostare al riconoscimento del beneficio
- La presentazione di istanze di sanatoria distinte successive alla realizzazione di opere abusive può essere scrutinata come possibile frazionamento artificioso finalizzato a eludere limiti volumetrici
- Atti di trasferimento dei diritti (donazioni, cessioni, scioglimento di comunione) posti in essere in modo strumentale rispetto alla situazione edilizia possono essere dichiarati nulli e non possono legittimare la conservazione delle opere abusive
- In fase esecutiva l'onere probatorio grava sul titolare del permesso in sanatoria: è sua responsabilità documentare la conformità dei presupposti (data di ultimazione, rispetto dei limiti volumetrici, legittimità degli atti di titolarità)
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