Cassazione Penale, Sentenza n. 31258/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. Il ricorrente deduceva: 1) illegittima mancata "retrodatazione" della decorrenza dei termini delle misure cautelari in ipotesi di contestazioni a catena (sostenendo che, al momento della prima misura, fossero già noti i fatti di spaccio poi ricompresi nelle successive contestazioni); 2) insufficiente gravità indiziaria circa la sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e ai reati di detenzione a fini di spaccio; 3) insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, atteso che il presunto sodalizio si sarebbe interrotto con gli arresti dell'ottobre 2019.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: 1) sulla retrodatazione, ha confermato che l'onere probatorio è a carico della parte che la invoca e che la retrodatazione è applicabile solo se, al momento della prima ordinanza, risultavano dagli atti (desumibilità) tutti gli elementi giustificativi del successivo titolo custodiale e, in ogni caso, se il termine sarebbe già scaduto; nel caso concreto la difesa non ha dimostrato tale desumibilità rispetto agli elementi acquisiti successivamente (in particolare le propalazioni dei collaboratori); 2) sulla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato sulla base di dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, sequestri e accertamenti degli investigatori; la valutazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito; 3) sul quadro cautelare, il Tribunale ha correttamente valutato il pericolo di reiterazione in base alla pluralità, gravità e serialità delle condotte, al ruolo fiduciario dell'indagato nel gruppo, ai quantitativi trattati e alla durata pluriennale dell'attività, ritenendo inidonea una misura meno afflittiva. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
richiamato in relazione all'ordinanza del Tribunale
norma richiamata nella fase di riesame: il giudice ha valutato i limiti della deducibilità della retrodatazione nel procedimento di riesame alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
invocato dalla difesa in tema di retrodatazione
la Corte ha confermato che la retrodatazione opera solo se il termine sarebbe già scaduto e se gli elementi giustificativi sono desumibili dagli atti della prima ordinanza; onere della prova a carico della parte che la deduce
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
reato richiamato nel capo di imputazione
articolo relativo al traffico di sostanze stupefacenti, considerato nel compendio indiziario per la valutazione della gravità degli indizi
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
richiamato nel contrasto sulla natura dei reati contestati
utilizzato per distinguere reati isolati da ipotesi associative; la Corte ha condiviso il ragionamento del Tribunale secondo cui la contestazione associativa è emersa in ragione di acquisizioni probatorie successive
art. 273 cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa in tema di motivazione
norma sulle modalità di valutazione degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia dato adeguata motivazione logica e giuridica
art. 274 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alle esigenze cautelari
regolamenta le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione); la Corte ha applicato i criteri richiesti, con riferimento alla specificità e attualità del pericolo
art. 274, lett. c) (modificato dalla legge 16 aprile 2015, n.47)
richiamata specificamente nella motivazione sull'attualità del pericolo
la Corte richiama che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e che il giudice deve formulare una prognosi temporale fondata su personalità, modalità del fatto e condizioni di vita dell'indagato
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato nella censura difensiva sulla valutazione probatoria
la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova: Cassazione verifica solo la logicità e la correttezza giuridica della motivazione, non riformula la valutazione dei fatti
art. 306 e art. 310 cod. proc. pen.
citati nella giurisprudenza richiamata in motivazione
la Corte evidenzia che questioni sulla decorrenza dei termini e sulla scarcerazione per decorrenza dei termini possono essere dedotte in sede di istanza al Gip (art. 306) e, in caso di rigetto, in appello al Tribunale (art. 310), secondo precedenti giurisprudenziali
Massime di principio
- La "retrodatazione" della decorrenza dei termini delle misure cautelari nelle "contestazioni a catena" è ammessa solo se, al momento della prima ordinanza cautelare, il termine sarebbe già spirato e tutti gli elementi giustificativi del successivo titolo custodiale risultavano desumibili dagli atti del primo procedimento; l'onere della prova spetta a chi la invoca.
- La valutazione della gravità indiziaria derivante da elementi quali intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri e attività investigative è questione di fatto riservata al giudice del merito; la Corte di cassazione interviene solo per controlli limitati di logicità, coerenza e conformità ai principi di diritto.
- Per accertare il pericolo di reiterazione (esigenza cautelare) il giudice deve formulare una prognosi concreta e attuale basata su personalità dell'accusato, modalità e serialità delle condotte, ruolo nell'organizzazione, durata dell'attività criminosa e contingenti condizioni di vita: la mera distanza temporale dai fatti non esclude automaticamente l'attualità del pericolo.
- La semplice coincidenza storica di elementi probatori non equivale alla "desumibilità" necessaria per la retrodatazione: è richiesta la presenza negli atti originari di un compendio documentale o dichiarativo tale da permettere una prudente valutazione prognostica del Pubblico Ministero al momento della prima misura.
- Le censure che si risolvono in una diversa rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito sono inammissibili in Cassazione; chi impugna deve articolare specifiche doglianze di illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione.
- Se si intende chiedere la scarcerazione per decorrenza dei termini, è opportuno formulare l'istanza al Gip ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, proporre appello al Tribunale ai sensi dell'art. 310, salvo che nel riesame si dimostri la sussistenza dei rigorosi presupposti per la retrodatazione.
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