Parere n. 1045/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Maria Grazia Massari, per l’annullamento del d.m. 8 aprile 2009, n. 42.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'art. 1, comma 3, del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, relativo all'integrazione e all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui consentiva al personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento di chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio nella provincia di iscrizione, senza prevedere il trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie di altra provincia con piena valorizzazione del punteggio maturato, ossia il cosiddetto inserimento a pettine. Il ricorso contestava, in particolare, la disciplina dell'inserimento in coda nelle graduatorie di altre province, introdotta in attuazione dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009. La questione esaminata dalla Sezione riguarda tuttavia preliminarmente la sussistenza dell'interesse a ricorrere: occorreva verificare se la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria e se avesse subito un concreto e attuale pregiudizio derivante dal collocamento deteriore in graduatoria, nonché se avesse impugnato l'eventuale atto applicativo lesivo.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Il d.m. n. 42 del 2009 è stato qualificato come atto generale disciplinante una procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie. Le disposizioni contestate non impedivano in assoluto l'inserimento, né avevano carattere espulsivo, ma incidevano potenzialmente sul posizionamento degli aspiranti; la concreta entità del pregiudizio poteva essere accertata soltanto dopo la presentazione della domanda, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie, tenendo conto anche delle posizioni degli altri aspiranti. Dagli atti non risultava che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma, né che fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di collocamento deteriore. Mancava quindi una lesione concreta e attuale e non era stata impugnata alcuna applicazione della disciplina generale. La Sezione ha inoltre rilevato, per completezza, che il decreto ministeriale era già stato annullato in parte qua in conseguenza del precedente parere dell'11 maggio 2011, relativo al ricorso n. 426/2010, fondato sulla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009. Tale pronuncia aveva riaffermato la regola dell'inserimento a pettine dei docenti trasferiti ad altra provincia.
Osservazioni
Interesse a ricorrere e impugnazione dell'atto applicativo
Gli atti generali sono direttamente impugnabili solo quando producono una lesione immediata e diretta. Quando la lesione dipende dall'applicazione concreta della disciplina, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione o di inserimento, differenziare la propria posizione e impugnare l'eventuale atto applicativo lesivo, anche mediante motivi aggiunti.
Concreta lesività della disciplina sul posizionamento in graduatoria
Le disposizioni che incidono soltanto potenzialmente sul posizionamento in graduatoria non determinano una lesione attuale prima delle operazioni di valutazione dei titoli e della formazione della graduatoria, anche in rapporto alle domande presentate dagli altri aspiranti.
Annullamento già intervenuto del d.m. n. 42 del 2009
Il decreto ministeriale risultava già annullato in parte qua a seguito del precedente parere della Sezione dell'11 maggio 2011, che aveva recepito gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011 e riconosciuto l'illegittimità della disciplina dell'inserimento in coda.
Norme richiamate
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006
piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità
La disposizione ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, perseguendo la stabilizzazione del precariato storico.
art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009, aggiunto dalla legge n. 167/2009
inserimento ... dopo l'ultima posizione di III fascia
La disposizione, qualificata dalla Corte costituzionale come innovativa e retroattiva nonostante la veste di norma di interpretazione autentica, introduceva una disciplina derogatoria dell'inserimento a pettine.
art. 2, comma 416, legge n. 244/2007
Costituisce la base normativa richiamata per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti, successivamente definita dal d.m. n. 249/2010.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009 per violazione del principio di uguaglianza, in ragione della portata innovativa e retroattiva della disciplina.
art. 120, primo comma, Cost.
La regola dell'inserimento a pettine è stata ricondotta anche all'esigenza di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.
d.m. 8 aprile 2009, n. 42
norme per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011
Il decreto è un atto generale che disciplina una procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie; le sue disposizioni sono direttamente impugnabili solo se immediatamente lesive.
sentenza Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009 e ha riaffermato, quale regola ordinamentale, l'inserimento a pettine dei docenti che chiedono il trasferimento ad altra provincia.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24 marzo 2014, n. 1448
Gli atti generali sono impugnabili direttamente in presenza di disposizioni immediatamente lesive; altrimenti l'interesse sorge con l'atto applicativo.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze 27 dicembre 2010, n. 9406, e 6 settembre 2010, n. 6463
Le potenzialità lesive meramente ipotetiche o future non sono sufficienti a fondare l'interesse a ricorrere contro un atto generale.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 aprile 2018, n. 4
Anche quando l'atto generale costituisce la lex specialis di una procedura concorsuale, il ricorrente deve partecipare alla procedura e impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione.
Massime di principio
- L'impugnazione diretta di un atto generale è ammissibile soltanto quando la disposizione produce una lesione immediata e attuale della posizione giuridica del destinatario; la mera potenzialità lesiva non è sufficiente.
- Quando la disciplina generale incide soltanto sul risultato o sul posizionamento del destinatario all'esito di una procedura, l'interesse a ricorrere sorge di regola dopo la partecipazione alla procedura e l'adozione dell'atto applicativo concretamente lesivo.
- Nelle procedure concorsuali o selettive, il soggetto che contesta una regola della lex specialis deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l'esito o l'atto applicativo che abbia concretizzato il pregiudizio.
- La disciplina dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento deve rispettare la regola dell'inserimento a pettine secondo il punteggio maturato, non potendo una disciplina retroattiva e derogatoria introdurre l'inserimento in coda in violazione dei principi di uguaglianza e di libera circolazione sul territorio nazionale.
Impugnazione della disciplina delle graduatorie ad esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente inserita nelle graduatorie ad esaurimento contro il d.m. 8 aprile 2009, n. 42, recante la disciplina dell'integrazione e dell'aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. La ricorrente contestava la mancata previsione del trasferimento in altra provincia con piena valorizzazione del punteggio maturato, ossia dell'inserimento "a pettine".
Disciplina controversa
Il decreto ministeriale, in attuazione dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, consentiva agli interessati di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province, ma dopo l'ultima posizione della III fascia, indipendentemente dal punteggio maturato. La ricorrente riteneva illegittima tale disciplina, in quanto derogatoria rispetto alla collocazione in graduatoria secondo il punteggio.
Le graduatorie ad esaurimento derivavano dalla trasformazione delle graduatorie permanenti prevista dall'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, nell'ambito di un piano triennale volto alla stabilizzazione del precariato storico e all'assunzione di personale docente.
Interesse a ricorrere contro l'atto generale
La Sezione ha applicato il principio secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata delle posizioni soggettive. Se, invece, la lesione è soltanto potenziale e si concretizza attraverso un successivo atto applicativo, l'interesse a ricorrere nasce soltanto con quest'ultimo.
Il d.m. n. 42 del 2009 è stato qualificato come atto generale disciplinante una procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie. Le disposizioni contestate non impedivano l'accesso alla graduatoria e non avevano carattere espulsivo; potevano però incidere sul posizionamento degli aspiranti. Il pregiudizio effettivo era quindi verificabile soltanto dopo la presentazione della domanda, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria, anche considerando le domande degli altri candidati.
Mancata partecipazione e assenza di lesione concreta
Dagli atti non risultava che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risultava neppure l'adozione di un provvedimento che ne avesse determinato il collocamento deteriore, né l'impugnazione di un atto applicativo lesivo.
La Sezione ha pertanto ritenuto non integrato l'interesse concreto e attuale necessario per la proposizione del ricorso straordinario. La contestazione era rimasta rivolta esclusivamente contro l'atto generale e contro la disciplina astratta dell'attribuzione del punteggio, senza la prova della partecipazione alla procedura e dell'effettivo pregiudizio subito.
Precedente annullamento della disciplina
Per completezza, la Sezione ha rilevato che il d.m. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua a seguito del precedente parere dell'11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010.
Quel parere aveva richiamato la sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 per violazione dell'art. 3 Cost. La Corte aveva ritenuto che la disposizione, pur presentandosi come norma di interpretazione autentica, avesse portata innovativa e retroattiva e introducesse, per un biennio, una disciplina derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento a pettine.
La Corte aveva inoltre considerato che la regola dell'inserimento secondo il punteggio costituiva l'assetto ordinamentale ordinario, anche in relazione all'esigenza di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, tutelata dall'art. 120, primo comma, Cost.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il definitivo parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. La decisione non ha quindi esaminato nel merito la pretesa individuale della ricorrente, pur dando atto che la disciplina dell'inserimento in coda era già stata ritenuta illegittima e che il decreto ministeriale era stato annullato in parte qua.
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