Sentenza n. 275/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento - della nota -OMISSIS- del 9 luglio 2021 della Questura di Palermo, notificata al ricorrente in data 16 luglio 2021, con la quale si decreta il rigetto dell’istanza per il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo; - di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo fondato su una precedente condanna per furto
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura, deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 1, lett. a), t.u.l.p.s., errore sui presupposti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. L'amministrazione aveva ritenuto automaticamente ostativa una condanna per furto a 40 giorni di reclusione, sostituita con una pena pecuniaria di 10.000 euro e sospensione condizionale, senza considerare che l'art. 43, comma 1, lett. a), attribuisce rilievo alla condanna alla reclusione e non a ogni condanna per uno dei reati indicati. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere discrezionale previsto dal comma 2, valutando in concreto l'affidabilità e la pericolosità dell'istante, anche alla luce dell'avvio della procedura di riabilitazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990, dei principi di buon andamento, correttezza, buona fede e contraddittorio, nonché difetto di motivazione, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La partecipazione avrebbe consentito di rappresentare elementi rilevanti, tra cui la procedura di riabilitazione e le circostanze del reato. L'amministrazione ha sostenuto il diniego come atto vincolato e, pertanto, non ha acquisito contributi partecipativi.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Ha ritenuto che la condanna del ricorrente, pur formalmente comminata con 40 giorni di reclusione, fosse stata convertita in una pena pecuniaria ai sensi della disciplina delle pene sostitutive; di conseguenza, il ricorrente non aveva riportato, in concreto, una condanna alla reclusione per furto idonea a integrare l'automatismo ostativo dell'art. 43, comma 1, lett. a), t.u.l.p.s. Venuto meno l'automatismo, l'amministrazione avrebbe dovuto esercitare la discrezionalità prevista dal comma 2 della stessa disposizione, valutando la specifica incidenza del precedente sull'affidabilità dell'istante e formulando un giudizio prognostico motivato. L'erronea qualificazione del potere come vincolato ha determinato anche l'illegittima omissione della partecipazione procedimentale: l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non poteva operare, perché i contributi dell'interessato avrebbero potuto incidere sull'esito di una valutazione discrezionale. La mancata partecipazione ha impoverito istruttoria e motivazione, costruite su un modello provvedimentale errato. Il diniego è stato annullato, con obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi sull'istanza entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, previa riedizione del potere e tenendo conto delle memorie e osservazioni dell'istante. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 43, comma 1, lett. a), t.u.l.p.s. (r.d. 773/1931)
Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
L'automatismo ostativo opera quando vi sia una condanna alla reclusione per uno dei reati indicati; non opera, invece, per una condanna concretamente sostituita con una pena pecuniaria.
art. 43, comma 2, t.u.l.p.s. (r.d. 773/1931)
Quando la condanna per il reato ostativo non integra una condanna alla reclusione rilevante ai sensi del comma 1, l'amministrazione deve esercitare il potere discrezionale di valutare la buona condotta, l'affidabilità e l'incidenza concreta del precedente sul rilascio della licenza.
artt. 53 e 57 l. 689/1981
La sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria impedisce di considerare la condanna, ai fini dell'art. 43, comma 1, t.u.l.p.s., come una concreta condanna alla reclusione.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio è necessaria nel procedimento ad istanza di parte volto al rilascio della licenza quando l'amministrazione deve svolgere una valutazione discrezionale sui motivi ostativi.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
La dequotazione dei vizi procedimentali non opera quando, diversamente da quanto ritenuto dall'amministrazione, il potere è discrezionale e la partecipazione dell'interessato può incidere sul contenuto del provvedimento.
artt. 459 e seguenti c.p.p.
La disciplina del decreto penale di condanna è richiamata nel quadro della condanna esaminata, ma la decisione fonda l'esclusione dell'automatismo principalmente sulla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Massime di principio
- L'automatismo ostativo previsto dall'art. 43, comma 1, lett. a), t.u.l.p.s. richiede una concreta condanna alla reclusione per uno dei reati indicati dalla norma; non è sufficiente una condanna formalmente determinata in pena detentiva ma sostituita, in concreto, da una pena pecuniaria.
- Quando la condanna per un reato indicato dall'art. 43, comma 1, lett. a), t.u.l.p.s. è stata sostituita con una pena pecuniaria, l'amministrazione non può negare o revocare la licenza in modo automatico, ma deve esercitare il potere discrezionale di valutare l'affidabilità dell'interessato e l'incidenza concreta del precedente mediante un giudizio prognostico motivato.
- Nel procedimento ad istanza di parte per il rilascio di una licenza di porto d'armi, se l'amministrazione deve effettuare una valutazione discrezionale sull'affidabilità del richiedente, la partecipazione procedimentale deve essere assicurata per consentire la presentazione di osservazioni e documenti sui motivi ostativi.
- L'omessa partecipazione procedimentale non è degradabile a vizio non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando i contributi dell'interessato avrebbero potuto incidere sull'esercizio del potere discrezionale e sull'esito del procedimento.
- L'annullamento del diniego fondato sull'erronea applicazione dell'automatismo ostativo non comporta il rilascio della licenza, ma impone all'amministrazione di rieditare il potere entro il termine stabilito dal giudice, esaminando le memorie e osservazioni dell'istante e adottando un provvedimento congruamente motivato.
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