Cassazione Penale, Sentenza n. 13100/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Firenze che aveva rigettato la sua richiesta di rescissione del giudicato di condanna (sentenza della Corte territoriale del 6/06/2022, irrevocabile il 22/10/2022). La domanda era fondata sull'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ai nuovi difensori nominati dall'imputato (avv. Galliano e Nocera), con la deduzione che tale omissione costituisce una nullità assoluta insuscettibile di sanatoria e che quindi la condanna doveva essere rescissa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto accertato che i nuovi difensori non avevano ricevuto la notifica del decreto di citazione, ma erano comunque venuti a conoscenza della data dell'udienza di appello e avevano chiesto la trattazione orale in un giudizio originalmente cartolare; non intervenendo in udienza, la Corte ha qualificato l'omessa notifica come nullità relativa (poiché la richiesta di trattazione orale trasforma il rito cartolare in partecipato) e quindi sanata per mancata tempestiva eccezione. Inoltre ha escluso i presupposti per la rescissione del giudicato, atteso che non risultava che l'imputato fosse rimasto ignaro della pendenza del processo; ha anche rilevato che la richiesta proposta non poteva essere riqualificata d'ufficio come istanza di restituzione del termine per impugnare. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p., comma primo, lett. c)
Usata per sostenere che la mancata comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta quando è obbligatoria la presenza del difensore.
art. 179 c.p.p., comma primo
Richiamata insieme all'art. 178 per delimitare i casi di nullità assoluta derivante dall'omessa notificazione/comunicazione agli organi difensivi.
art. 97 c.p.p., comma quarto
Richiamato per precisare che la notifica fatta al difensore precedente e la presenza in udienza di un sostituto nominato ex art.97 non valgono necessariamente a sanare l'omessa comunicazione al difensore di fiducia, salvo diversa qualificazione della nullità.
art. 180 c.p.p.
Rilevato per affermare che, quando il difensore è presente in udienza, la nullità è di ordine generale e deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d'appello.
art. 175 c.p.p., comma secondo
Richiamato come previsione normativa relativa alla restituzione in termine per impugnare, ma la Corte ha ritenuto che la richiesta di rescissione non poteva essere trasformata d'ufficio in istanza di restituzione perché le domande hanno diverso "petitum".
Massime di principio
- L'omessa notificazione del decreto di citazione per l'appello al difensore di fiducia può costituire nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria; tuttavia la qualificazione può cambiare a seconda delle circostanze del processo.
- Se il giudizio d'appello è iniziato in forma cartolare e i difensori richiedono la trattazione orale, il rito si trasforma in partecipato: in questo caso l'omessa notificazione va spesso qualificata come nullità relativa e può essere sanata se non tempestivamente eccepita.
- Le nullità che sono di ordine generale devono essere dedotte o denunciate a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d'appello; la mancata eccezione in udienza può comportare la perdita del vizio.
- La rescissione del giudicato richiede la prova che l'imputato non abbia avuto conoscenza della pendenza del processo o della sentenza; la mera omissione formale di notifica non è sufficiente se esiste prova di conoscenza effettiva.
- Una istanza orientata alla rescissione del giudicato non può essere riconvertita d'ufficio in una richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione: le domande hanno un "petitum" diverso e richiedono iniziative distinte.
- Prassi consigliata: se manca la notifica al nuovo difensore, eccepire immediatamente la nullità in udienza o presentare tempestiva impugnazione; raccogliere e conservare prove della mancata conoscenza o, al contrario, della conoscenza della data d'udienza per valutare la possibile sanatoria.
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