Cassazione Penale, Sentenza n. 25516/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 13/07/2021 che, in parziale riforma della sentenza del GIP del 12/10/2020, aveva rideterminato e confermato condanne per reati connessi (artt. 629, 648 e 416‑bis c.p.). I ricorrenti deducono, a seconda dei casi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. (richiesta di pronuncia di proscioglimento per cause previste dall'art.129), carenza motivazionale in ordine all'applicazione dell'art. 69 c.p. con riferimento al mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, e vizi di motivazione relativi alla valutazione della credibilità della persona offesa ai sensi dell'art. 192 c.p.p., con contestazione della rilevanza probatoria di due intercettazioni ambientali anteriori agli episodi contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di AVERSANO Raffaele, BASSOLINO Gennaro, BENCIVENGA Raffaele e FERRARA Davide (per effetto delle rinunce/preclusioni connesse all'accordo ex art.599‑bis c.p.p. e alla rinuncia ai motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio). Ha invece accolto il ricorso di PISCITELLI Dario, ritenendo carente la motivazione della Corte d'Appello quanto alla credibilità della persona offesa e all'idoneità delle intercettazioni indicate a costituire riscontro; la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio su tale punto. I ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 599‑bis c.p.p.
Regola l'accordo in appello che consente alle parti di concordare in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello e la contestuale rinuncia agli altri motivi; la Corte ha ritenuto che l'accoglimento dell'accordo e la conseguente rinuncia precludono l'esame dei motivi non oggetto dell'accordo, determinando l'inammissibilità dei relativi ricorsi in Cassazione.
art. 129 c.p.p.
Norma che elenca cause di estinzione o di non luogo a procedere (es. prescrizione, causa estintiva, ecc.). La Corte ha ritenuto che, ove l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, il giudice d'appello che accoglie l'accordo non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129, essendo la cognizione limitata ai motivi non rinunciati.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dei ricorsi per motivi processuali già preclusi in precedenti fasi; la Corte ha collegato tale norma alla preclusione determinata dalla rinuncia imputata con l'accordo ex art.599‑bis.
art. 599, comma 4 c.p.p.
Richiamata per analogia giurisprudenziale sulla preclusione dei motivi già rinunciati nell'ambito di un accordo in appello; la Corte ha fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza che esclude l'esame di tali questioni.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la rinuncia dei ricorrenti ai motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio limita la cognizione del giudice all'accertamento del solo quantum di pena secondo i criteri di questo articolo.
art. 192 c.p.p.
Stabilisce regole sulla valutazione della testimonianza della persona offesa e la necessità di riscontri; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello era carente perché non ha indicato riscontri adeguati e specifici (le intercettazioni citate non contenevano riferimenti individualizzanti né erano temporalmente compatibili) idonei a confermare l'attendibilità della persona offesa, come richiesto dal comma 3.
artt. 629, 648, 416‑bis c.p.
Articoli che definiscono le fattispecie penalmente contestate (sequestro di persona a scopo di estorsione/estorsione/associazione di tipo mafioso). La sentenza di merito aveva condannato gli imputati in relazione a tali norme; la Cassazione si è pronunciata esclusivamente sulla correttezza procedurale/motivazionale di tale decisione (con annullamento parziale solo per Piscitelli).
Massime di principio
- Se l'imputato aderisce all'accordo in appello ex art.599‑bis c.p.p. e rinuncia a specifici motivi, quegli stessi motivi saranno in seguito preclusi e il ricorso in Cassazione su tali punti risulterà inammissibile.
- La rinuncia in appello ai motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio limita la cognizione del giudice d'appello alla sola determinazione del quantum della pena secondo i criteri dell'art.133 c.p.; questioni sulla responsabilità o sulla sussistenza delle circostanze non sono più riaperte.
- Quando la dichiarazione della persona offesa rappresenta l'elemento probatorio principale contro un imputato, il giudice deve applicare rigorosamente l'art.192 c.p.p.: occorre motivare adeguatamente l'attendibilità e indicare riscontri concreti, specifici e idonei a confermare la versione resa.
- Intercettazioni anteriori ai fatti contestati possono costituire riscontro solo se contengono riferimenti individualizzanti e temporalmente rilevanti che colleghino in modo concreto l'indagato ai fatti; elementi generici o non riconducibili direttamente all'imputato non sono sufficiente riscontro ai fini della conferma della credibilità della persona offesa.
- In caso di motivazione carente in ordine alla valutazione della prova (soprattutto quando la persona offesa è già coinvolta in procedure collegate), la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio per consentire una valutazione completa e conforme ai criteri di legge.
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