Cassazione Civile, Ordinanza n. 24236/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un accesso carrabile/pedonale esercitato su tracciati ricadenti in due particelle fondiarie. I soggetti poi resistenti avevano inizialmente ottenuto in sede possessoria un provvedimento di reintegrazione, perché il proprietario del fondo aveva chiuso il passaggio con catena e lucchetto. Nella successiva fase di merito avevano proposto, oltre alla conferma della tutela possessoria, anche domanda petitoria di accertamento della servitù di passaggio, deducendone l'acquisto anche per usucapione. Il convenuto aveva censurato in appello, tra l'altro, l'ammissibilità del cumulo tra azione possessoria e petitoria nello stesso giudizio, nonché l'accertamento dell'usucapione. In cassazione egli ha riproposto cinque motivi: violazione degli artt. 1168, 703, 705 e 112 c.p.c. per avere i giudici di merito ritenuto ammissibile la domanda petitoria inserita nella fase di merito del possessorio; errori di percezione e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. sull'asserita prova del possesso della servitù sin dal 1982; violazione degli artt. 1158, 1140, 1143, 1146 e 2697 c.c. sulla prova dell'usucapione in relazione al fondo intermedio e alla particella acquistata successivamente; ulteriore vizio motivazionale sulla data di acquisto della particella 112; e violazione degli artt. 1158, 1140 e 1144 c.c. per mancato rilievo della mera tolleranza del passaggio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la domanda petitoria non può essere proposta nello stesso giudizio possessorio, nemmeno nella fase di merito successiva all'ordinanza interdittale, perché la prosecuzione è limitata alla conferma della tutela possessoria. I restanti motivi, tutti relativi all'usucapione della servitù, sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato l'inammissibilità della domanda petitoria di confessoria servitutis introdotta nel medesimo giudizio possessorio dopo la fase sommaria. I motivi concernenti la prova e i presupposti dell'usucapione della servitù sono rimasti assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà valutare la sola domanda possessoria ritualmente proposta, che era stata considerata assorbita per effetto della decisione sulla domanda petitoria.
Norme richiamate
art. 1168 c.c.
Richiamato solo come parametro della domanda possessoria di reintegrazione nel possesso.
art. 703 c.p.c.
Il procedimento possessorio conserva una struttura unitaria; la fase successiva alla tutela interdittale è prosecuzione del medesimo giudizio e non nuovo procedimento.
art. 705 c.p.c.
Il divieto di proporre il giudizio petitorio riguarda il convenuto nel possessorio; l'attore può proporre autonoma azione petitoria, ma non cumularla nello stesso giudizio possessorio nella fase di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di ultra/extra petizione denunciato dal ricorrente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione della prova e alla pretesa motivazione apparente.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi che contestano la ripartizione e l'assolvimento dell'onere probatorio sull'usucapione.
art. 1158 c.c.
Richiamato con riferimento ai requisiti dell'usucapione della servitù.
art. 1140 c.c.
Richiamato con riferimento al possesso utile ai fini dell'usucapione.
art. 1143 c.c.
Richiamato nei motivi sull'accessio possessionis e sulla prova del possesso.
art. 1146 c.c.
Richiamato nei motivi sull'unione del possesso del dante causa con quello degli aventi causa.
art. 1144 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta tolleranza del passaggio.
Massime di principio
- Nel procedimento possessorio, la fase di merito successiva alla tutela interdittale costituisce prosecuzione del medesimo giudizio ed è funzionalmente destinata alla conferma o alla riforma della tutela possessoria già concessa, non alla introduzione di un diverso petitum petitorio.
- L'attore nel giudizio possessorio può anche proporre separatamente un'azione petitoria, ma non può cumularla nello stesso processo possessorio, perché la domanda petitoria ha causa petendi e petitum autonomi e diversi rispetto alla tutela del possesso.
- Il divieto di cui all'art. 705 c.p.c. opera nei confronti del convenuto nel possessorio; tuttavia, ciò non legittima l'attore a trasformare la prosecuzione del merito possessorio in un giudizio petitorio cumulato.
- Quando il giudice di merito decide su una domanda petitoria proposta in modo inammissibile nel processo possessorio, la relativa statuizione va cassata e restano assorbite le censure attinenti all'accertamento del diritto petitorio.
- In tema di servitù acquistata per usucapione, i motivi che investono la prova del possesso utile, dell'unione dei possessi, dell'utilizzazione dei fondi intermedi e della tolleranza del passaggio restano logicamente subordinati alla preliminare ammissibilità della domanda petitoria nel giudizio in cui siano stati dedotti.
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