Ordinanza n. 279/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di rigetto emesso il 10 marzo 2026 dal Questore della Provincia di Pistoia (Cat. 11E/Div. P.A.S., prot. nr. 3bis/2026 P.A.S.), con cui è stata negata alla ricorrente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di raccolta di gioco a mezzo VLT; - di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché ignoto, ivi compresa la nota prot. 004/2025 del 21 gennaio 2026 della Polizia Locale del Comune di Serravalle Pistoiese, richiamata per relationem dal suddetto provvedimento; e per la condanna della Questura della Provincia di Pistoia a rilasciare la licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. richiesta dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non allegato uno specifico periculum in mora. L'ordinanza non definisce il merito della controversia e non formula una valutazione conclusiva sulla legittimità del diniego questorile o sulla domanda di rilascio della licenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto del Questore di Pistoia di rigetto della richiesta di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta di gioco a mezzo VLT, con richiamo a una nota della Polizia Locale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego questorile del 10 marzo 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché la condanna della Questura al rilascio della licenza prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. Il provvedimento richiamava per relationem una nota della Polizia Locale del Comune di Serravalle Pistoiese. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né le contestazioni rivolte alla nota presupposta. In sede cautelare la ricorrente non ha allegato uno specifico pregiudizio grave e attuale derivante dall'esecuzione del diniego.
Norme richiamate
art. 88 T.U.L.P.S.
La ricorrente ha chiesto il rilascio della licenza per l'attività di raccolta di gioco a mezzo VLT; l'ordinanza cautelare non interpreta nel merito la disposizione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per mancata allegazione di uno specifico periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non allega uno specifico pregiudizio grave e attuale derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, anche qualora sia dedotta l'illegittimità del provvedimento amministrativo.
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