Cassazione Penale, Sentenza n. 05909/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato, nei confronti del ricorrente, il beneficio della sospensione condizionale di due sentenze (12/06/2019 e 26/11/2024). Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che le sospensioni erano state concesse in violazione dell'art. 164, secondo comma, n. 1), c.p. (prevedendo divieto di sospensione per chi ha riportato precedente condanna a pena detentiva per delitto) e ne aveva disposto la revoca ai sensi dell'art. 168, terzo comma, c.p. Il ricorrente deduceva che l'art. 168, terzo comma, non fosse applicabile al caso e che, comunque, la sospensione fosse legittima perché la pena cumulata rientrava nei limiti dell'art. 163 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha chiarito che l'art. 168, terzo comma, c.p. è lo strumento volto a rimuovere vizi «genetici» della concessione del beneficio e può essere utilizzato anche quando la sospensione sia stata concessa in violazione del combinato disposto dell'art. 164, secondo comma, n.1) e del quarto comma (come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale n.95/1976), qualora il cumulo delle pene superi i limiti dell'art. 163 c.p. Applicando i principi al caso concreto, la Cassazione ha stabilito che: a) la sospensione accordata con la sentenza del 12/06/2019 è legittima perché, cumulata con la precedente condanna del 29/01/2015, rientra nei limiti dell'art. 163 c.p.; b) la sospensione concessa con la sentenza del 26/11/2024 è invece oggettivamente contra legem poiché il ricorrente al tempo aveva già due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, situazione ostativa alla sospensione. Tuttavia la revoca non è automatica se l'ostacolo era conoscibile dal giudice che aveva concesso il beneficio (giudicato). La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo esame, che dovrà applicare i principi indicati e, se necessario, acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione avvalendosi dei poteri istruttori.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
il divieto di concedere la sospensione condizionale a "chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto"
La Corte interpreta il secondo comma n.1) insieme al quarto comma alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.95/1976: una precedente condanna a pena detentiva non sospesa non esclude automaticamente la possibilità di concedere la sospensione successiva se il cumulo delle pene rientra nei limiti dell'art.163; tuttavia la presenza di due precedenti condanne a pena detentiva costituisce causa ostativa.
art. 168, terzo comma, cod. pen.
Ritenuto strumento rivolto a rimuovere vizi 'genetici' nella concessione della sospensione condizionale (patologie presenti al momento del giudicato). Può fondare la revoca anche quando la concessione sia avvenuta in violazione del combinato disposto degli artt.164, secondo comma, n.1) e quarto comma, ove il cumulo superi i limiti di cui all'art.163.
art. 163 cod. pen.
Limiti di pena entro i quali il cumulo può rendere compatibile la concessione della sospensione; la verifica del rispetto di tali limiti è centrale per valutare la legittimità della sospensione.
Sentenza Corte Costituzionale n.95/1976
Ha ampliato l'ambito applicativo del quarto comma dell'art.164, stabilendo che la precedente esclusione di sospensione per condanna detentiva non sospesa era incostituzionale se la pena cumulata rientrava nei limiti dell'art.163; ciò ha creato un collegamento interpretativo tra il secondo e il quarto comma dell'art.164.
Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015 (Longo)
Principio secondo cui la revoca in executivis è preclusa quando la causa ostativa fosse conoscibile dal giudice di cognizione al momento della concessione e risultante documentalmente; il giudicato ostacola la revoca automatica.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori, anche d'ufficio, per acquisire atti e verificare se l'ostacolo alla sospensione fosse conoscibile dal giudice che aveva concesso il beneficio (es. acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione).
Massime di principio
- L'art. 168, terzo comma, c.p. serve a correggere patologie presenti già al momento della concessione della sospensione condizionale: va usato per revocare benefici ottenuti "contra legem" e non per punire nuova mala condotta successiva.
- La valutazione della legittimità della sospensione condizionale richiede verifica cumulativa delle pene rispetto ai limiti dell'art.163 c.p.; se il cumulo rientra nei limiti, anche una precedente condanna a pena detentiva non sospesa non necessariamente esclude il beneficio.
- La presenza di due pregresse condanne a pena detentiva per delitto costituisce, di regola, causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale.
- La revoca è preclusa quando l'ostacolo era conoscibile al giudice che concesse il beneficio e risultava dagli atti: il giudicato impedisce la revoca "in executivis" su circostanze documentalmente disponibili.
- Il giudice dell'esecuzione deve, prima di revocare, accertare documentalmente la conoscibilità della causa ostativa e può acquisire d'ufficio il fascicolo del giudizio di cognizione avvalendosi dei poteri previsti dall'art.666 c.p.p.
- In casi complessi interpretare insieme art.164 (secondo e quarto comma), art.163 e la giurisprudenza costituzionale è essenziale per stabilire se la concessione originaria della sospensione fosse viziata.
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