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Sentenza

Sentenza n. 1635/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, prot. n. -OMISSIS- del 4/10/2023, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo in epigrafe ha assegnato, per l’anno scolastico 2023/2024, un insegnante di sostegno per 11 ore settimanali) al minore -OMISSIS-; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati), con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di -OMISSIS- hanno assegnato, all’Istituto Scolastico sopra indicato, un numero d’insegnanti, insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità, iscritti presso tale scuola; nonché per l’accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno, secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap; e per la condanna, anche con provvedimento cautelare, dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare al minore il sostegno didattico per un numero di ore, adeguato alla sua patologia (22 ore settimanali);

Giustizia amministrativa202304556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti di assegnazione all'istituto di un numero insufficiente di insegnanti di sostegno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'assegnazione di sole 11 ore settimanali di sostegno al minore, chiedendo l'accertamento del diritto a usufruire del sostegno in misura corrispondente alle proprie esigenze e, in particolare, per 22 ore settimanali, come indicato nel Piano Educativo Individualizzato. Ha inoltre contestato gli atti, non conosciuti negli estremi perché endoprocedimentali e non pubblicati, con cui l'amministrazione scolastica avrebbe assegnato all'istituto un numero di insegnanti insufficiente. La censura sostanziale consisteva nella discrasia tra il fabbisogno individualizzato risultante dal PEI, analiticamente descritto, e le ore concretamente assegnate, inferiori e prive di motivazione.

La decisione

Il giudizio è stato definito dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., poiché la pretesa è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio: dopo l'originaria assegnazione di 11 ore e l'esecuzione del decreto cautelare monocratico, l'amministrazione si è autonomamente rideterminata assegnando al minore le 22 ore settimanali indicate nel PEI. Il TAR ha precisato che la mera esecuzione del provvedimento cautelare non sarebbe stata da sola sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere; rileva invece la successiva rideterminazione autonoma dell'amministrazione. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, pari a 1.000 euro oltre accessori, poste a carico dell'amministrazione per soccombenza virtuale, poiché l'assegnazione iniziale di ore inferiori a quelle indicate nel PEI, senza motivazione, aveva reso necessario il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale fatta valere è stata integralmente soddisfatta da una successiva rideterminazione dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, del genitore o tutore e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un autonomo e successivo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
  • La mera esecuzione di un provvedimento cautelare non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere; è necessario che l'amministrazione si ridetermini autonomamente in modo da soddisfare stabilmente la pretesa azionata.
  • In materia di sostegno scolastico, l'assegnazione di un numero di ore inferiore a quello risultante dal PEI richiede una motivazione, soprattutto quando il PEI descriva analiticamente il fabbisogno individuale; l'assenza di motivazione può rendere necessario il ricorso e giustificare la condanna alle spese per soccombenza virtuale.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso alla luce della situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazione

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