Cassazione Civile, Ordinanza n. 04643/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente non dirigenziale impiegata presso un ente locale con contratti a tempo determinato e, in via subordinata, da un precedente rapporto di collaborazione professionale di breve periodo. La lavoratrice aveva chiesto davanti al giudice del lavoro: a) l’accertamento del diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 e del correlato obbligo del Comune di ammetterla e, verificati i requisiti di legge, assumerla a tempo indeterminato; b) la contestazione degli atti comunali con cui era stata gestita la procedura di stabilizzazione; c) in subordine, la riqualificazione del rapporto di collaborazione intercorso per il periodo 25 ottobre 2010 - 21 dicembre 2010, con accertamento del diritto all’inquadramento nei profili del CCNL di settore e condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il T.A.R., investito in riassunzione, ha ritenuto di non avere giurisdizione sulle domande e ha sollevato conflitto negativo. In Cassazione, il regolamento d’ufficio ha riguardato solo il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in una procedura di stabilizzazione non concorsuale nel pubblico impiego privatizzato.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno ricostruito l’oggetto effettivo della domanda come azione volta all’accertamento del diritto alla partecipazione alla stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017, alla conseguente assunzione e, in subordine, alla riqualificazione del rapporto di collaborazione e alle differenze retributive. Hanno affermato che le controversie relative alla stabilizzazione nel pubblico impiego privatizzato rientrano nella giurisdizione ordinaria quando la procedura non ha natura concorsuale, ma consiste nella mera verifica di requisiti predeterminati dalla legge, senza esercizio di potere autoritativo. Poiché nel caso concreto l’amministrazione non aveva bandito un concorso, ma si era limitata a pubblicare un avviso per la presentazione delle domande, è stata esclusa la giurisdizione amministrativa. Le parti sono state rimesse davanti al giudice ordinario, con riserva a quest’ultimo della liquidazione delle spese di merito.
Norme richiamate
art. 20, primo comma, d.lgs. 75/2017
Nel testo vigente ratione temporis consente, nel triennio 2018-2020 e in coerenza con il piano dei fabbisogni e la copertura finanziaria, l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di legge; la procedura di stabilizzazione non è stata considerata concorsuale.
art. 63 d.lgs. 165/2001
Le controversie relative all’assunzione nel pubblico impiego privatizzato, incluse quelle sulla stabilizzazione quando manca un vero concorso, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 380-ter c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale del regolamento di giurisdizione con intervento del Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, le controversie sulla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando la procedura si risolve nella verifica di requisiti legali predeterminati e non implica esercizio di potere autoritativo.
- Una procedura è "concorsuale" solo se presenta gli elementi tipici del concorso: bando, valutazione comparativa dei candidati e graduatoria finale di merito; in mancanza di tali elementi, non si configura giurisdizione amministrativa per le controversie relative all’assunzione.
- Per identificare la giurisdizione, la Corte può esaminare direttamente gli atti e ricostruire la domanda effettivamente proposta, prevalendo il petitum sostanziale sulla formale impugnazione di atti amministrativi.
- Se l’amministrazione si limita a pubblicare un avviso e a raccogliere domande per una stabilizzazione, senza effettuare una selezione concorsuale, la controversia sull’ammissione e sull’assunzione è devoluta al giudice ordinario.
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