Ordinanza n. 474/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva di un accordo quadro biennale per lavori edili di pronto intervento e adeguamento dei presidi sanitari, unitamente agli atti di gara e alla verifica dei requisiti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta telematica relativa all'Accordo Quadro n. 2, biennio 2026-2028, indetta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti. Ha inoltre domandato l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, con riserva di separata azione risarcitoria. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non allegato il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare, considerando che l'accordo quadro riguarda le annualità 2026-2028 e che, in caso di esito favorevole nel merito, sono astrattamente possibili il subentro e, comunque, la tutela risarcitoria per equivalente. Il Collegio ha inoltre rilevato che le questioni controverse, alla luce della non univocità degli orientamenti richiamati dalle parti, richiedono di essere esaminate nella sede di merito. È stata fissata l'udienza pubblica del 9 febbraio 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata con riferimento alla necessità di allegare e dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento dell'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento dell'eventuale subentro nel contratto.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un'aggiudicazione richiede l'allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera possibilità di perdere temporaneamente l'esecuzione di un accordo quadro non è sufficiente quando risultino concretamente prospettabili il subentro o il risarcimento per equivalente.
- La possibilità di ottenere nel giudizio di merito il subentro o il risarcimento per equivalente può escludere, in concreto, la sussistenza del periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
- Quando le questioni di legittimità dedotte presentano orientamenti giurisprudenziali non univoci, il giudice può ritenere opportuno riservarne l'esame alla fase di merito, respingendo la domanda cautelare in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
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