Cassazione Civile, Ordinanza n. 19567/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente)
La controversia
La controversia nasce da un servizio televisivo andato in onda su Rai 2 nel corso della trasmissione "L'Ultima Parola", ritenuto dagli attori diffamatorio perché rappresentava in modo denigratorio la gestione dell'azienda di trasporto, insinuando che i vertici avessero falsificato dati di bilancio e di percorrenza degli autobus per ottenere maggiori contributi regionali. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto la diffamazione e condannato la Rai, in solido con il conduttore e il giornalista, al risarcimento in favore dell'ente e di alcuni amministratori; la Corte d'appello ha poi riformato la decisione, revocando le condanne e ritenendo che il servizio si fondasse su fonti oggettive e accreditate, e che la notizia fosse sostanzialmente vera. Con il ricorso per cassazione gli attori soccombenti hanno dedotto: motivazione apparente o perplessa della sentenza d'appello; falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per il ragionamento presuntivo sulla presunta falsità dei dati; erronea applicazione della disciplina del diritto di cronaca e del c.d. giornalismo di inchiesta; violazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 51 c.p. e della legge professionale giornalistica; violazione dell'art. 2697 c.c. per l'onere della prova della verità della notizia; efficacia vincolante di una sentenza penale di condanna non adeguatamente provata; nullità della decisione per la partecipazione di un giudice onorario al collegio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso la nullità del collegio alla luce della disciplina transitoria sui giudici ausiliari; ha negato l'efficacia della sentenza penale per difetto di produzione della certificazione di irrevocabilità; ha ritenuto congrua la motivazione sulla verità sostanziale del servizio, osservando che il riferimento ai "400 mezzi" sintetizzava la distanza tra dotazione formale e stato di abbandono del parco mezzi; ha considerato non censurabile in cassazione la valutazione di merito sulle fonti e sulle risultanze istruttorie; ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la Corte d'appello aveva valorizzato prove ritenute idonee e non aveva invertito l'onere probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa nullità della sentenza d'appello, all'inefficacia della sentenza penale invocata, alla motivazione apparente o perplessa e alle censure sulla verità della notizia e sulla scriminante del diritto di cronaca. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze che miravano a una diversa valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Conseguentemente sono state confermate le statuizioni della Corte d'appello che avevano escluso la diffamazione e revocato le condanne risarcitorie. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 370 c.p.c.
il documento avrebbe dovuto essere prodotto unitamente al controricorso; perciò è inammissibile l'istanza di deposito successivo del DVD
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre motivazione apparente o perplessa; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata presenti anomalie tali da integrare nullità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge e falsa applicazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per le doglianze di nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
invocato per la dedotta carenza di giurisdizione, poi disattesa perché in realtà attinente alla composizione del collegio
art. 2729 c.c.
la denuncia di falsa applicazione richiede di indicare in modo puntuale perché il ragionamento presuntivo del giudice di merito violi i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione dei fatti
art. 51 c.p.
richiamato come scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, da verificare in relazione ai requisiti di verità, continenza e interesse pubblico
art. 2 L. 3 febbraio 1963, n. 69
richiamato come norma deontologico-professionale che impone al giornalista la ricerca della verità sostanziale dei fatti con la massima accuratezza possibile
art. 2043 c.c.
invocato quale base della responsabilità risarcitoria per diffamazione; la Corte conferma che, in presenza della scriminante del diritto di cronaca, manca l'illecito
art. 2697 c.c.
non è violato se il giudice di merito ritiene provati alcuni fatti e osserva che la controparte non ha fornito prova contraria idonea a scalfirli; non si verifica inversione dell'onere della prova
art. 651 c.p.p.
invocato per l'efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile, ma la Corte esclude l'efficacia perché la sentenza non era stata prodotta con la certificazione attestante l'irrevocabilità
art. 124 disp. att. c.p.c.
richiamato per la necessità della certificazione attestante che la sentenza penale non sia stata impugnata, ai fini della sua efficacia nel giudizio civile
art. 106 Cost.
richiamato nel contesto della questione sulla composizione delle corti d'appello con giudici ausiliari
art. 102 Cost.
richiamato nel contesto della legittimità costituzionale della partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi d'appello
art. 158 c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza per vizio di costituzione del collegio
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; non basta che la parte ritenga la motivazione errata o non condivisibile.
- La censura per falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. presuppone la specifica dimostrazione che il ragionamento presuntivo del giudice violi i requisiti di gravità, precisione e concordanza; è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti.
- In tema di diffamazione a mezzo stampa o televisiva, la verifica della verità della notizia, della continenza espressiva e dell'interesse pubblico è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La verità richiesta ai fini della scriminante del diritto di cronaca può essere valutata in termini sostanziali, considerando il complesso del servizio e le fonti attendibili utilizzate; un eventuale errore numerico o un singolo dato impreciso non esclude automaticamente la veridicità complessiva della notizia se non altera il nucleo informativo essenziale.
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito ritiene provati determinati fatti e rileva che la controparte non ha fornito prova contraria sufficiente: ciò non comporta inversione dell'onere probatorio, ma semplice valutazione dell'insufficienza della prova avversaria.
- La sentenza penale irrevocabile può spiegare effetti nel civile solo se la parte ne dimostra adeguatamente l'irrevocabilità secondo le forme prescritte; in mancanza della relativa certificazione, il giudice civile non può attribuirle efficacia vincolante.
- La partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi d'appello, nel regime transitorio considerato, non determina di per sé nullità della decisione, in presenza della disciplina di tollerabilità costituzionale richiamata dalla Corte costituzionale.
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