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Sentenza

Sentenza n. 570/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 26.5.2023, n. 513.

Giustizia amministrativa202600174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 26 maggio 2023, n. 513, concernente l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 513 del 26 maggio 2023, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuna la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico indicato nel titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione delle carte del docente intestate alle ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo un termine sostitutivo di 30 giorni. Su richiesta delle ricorrenti, ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, di fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può accogliere il giudizio di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni sostanziali dell'amministrazione, unitamente alla persistente mancata esecuzione del titolo giudiziale, giustifica l'adozione di un ordine specifico di esecuzione conforme al contenuto della decisione da eseguire.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, affinché provveda in via sostitutiva entro un termine ulteriore qualora persista l'inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata per ciascun giorno di ritardo, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione e cessazione al momento dell'esecuzione o dell'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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