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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24785/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dal rigetto, in sede di reclamo, della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta presentata dalla società, seguito dalla dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la proposta per tre ragioni: mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal tribunale per integrare il piano con nuova relazione attestativa; inidoneità della relazione a dimostrare la veridicità dei dati aziendali; non fattibilità del piano. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per violazione degli artt. 161, comma 3, e 162, comma 2, l.fall. e art. 152 c.p.c., sostenendo che il termine per depositare la relazione attestativa era ordinatorio e non perentorio, sicché il deposito tardivo era comunque valido fino all'udienza ex art. 162 l.fall.; 2) violazione degli artt. 161 e 162 l.fall. per aver ritenuto la relazione attestativa inadeguata, nonostante essa spiegasse le rettifiche alle poste contabili; 3) omesso esame di fatti decisivi, cioè delle correzioni apportate dall'attestatore alla prima relazione, con particolare riguardo ai rapporti infragruppo e alla posizione debitoria verso l'erario della capogruppo; 4) violazione degli artt. 160 e 161 l.fall. per avere confermato il giudizio di non fattibilità del concordato in ragione dell'inadeguatezza della garanzia dell'assuntore e per avere criticato le classi; 5) vizio di motivazione sulla medesima valutazione di non fattibilità. Il fallimento ha resistito con controricorso; la creditrice istante e il P.G. non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché mirava a ottenere una rivalutazione del contenuto e dell'attendibilità della relazione attestativa, valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il terzo perché privo di specificità, non indicando dove e quando le circostanze asseritamente ignorate fossero state dedotte e discusse e non chiarendone la decisività. Ha inoltre affermato che l'inammissibilità dei motivi che colpiscono una delle rationes decidendi della sentenza comporta l'inammissibilità, per difetto di interesse, dei motivi diretti contro le ulteriori ragioni, poiché l'eventuale accoglimento di questi ultimi non avrebbe comunque portato all'annullamento della decisione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    Il termine assegnato dal tribunale per integrare il piano e depositare la relazione attestativa è stato invocato dalla ricorrente come ordinatorio, ma la Corte non ha accolto la censura, limitandosi a dichiarare inammissibili i motivi connessi alla valutazione di merito della relazione.

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    Richiamato quale norma del procedimento di ammissione/inammissibilità del concordato; la Corte conferma che la contestazione sul deposito tardivo e sulla valutazione della proposta non consente, nel caso concreto, la cassazione della decisione di merito.

  • art. 152 c.p.c.

    Citato in combinazione con la disciplina fallimentare dal ricorrente per sostenere la non perentorietà del termine; non emerge una specifica adesione della Corte alla tesi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione di attendibilità/adeguatezza della relazione attestativa del professionista è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 160 l.fall.

    Richiamato nei motivi di ricorso e nella parte descrittiva della fattispecie come norma sul piano/proposta di concordato; la censura sulla fattibilità è stata ritenuta inammissibile o priva di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovutezza.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata come fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla valutazione di attendibilità o adeguatezza di una relazione attestativa non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito: è ammissibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi, specificamente dedotti e discussi nel giudizio di merito.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione il fatto storico, il suo avvenuto dibattito tra le parti, il punto della decisione in cui sarebbe stato trascurato e la sua decisività; una doglianza generica è inammissibile.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, la mancata censura ammissibile di anche una sola di esse rende improcedibili/inammissibili per difetto di interesse le doglianze dirette contro le altre, poiché l'eventuale accoglimento non eliminerebbe comunque la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImplicazioni del reclamo e del ricorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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