Sentenza del 12/02/2020 n. 3393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento (IRES, IRAP, IVA per il 2005) che recuperava costi correlati ad operazioni oggettivamente inesistenti; la CTP aveva accolto il ricorso della ricorrente, la CTR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva della liquidatrice (sosteneva che solo il curatore potesse impugnare l'atto notificato alla societa' fallita). La ricorrente ha dedotto in Cassazione che la Corte d'appello non ha verificato se il curatore fosse rimasto inerte o avesse assunto una negativa valutazione, e che il fallito conserva talora la qualita' di soggetto passivo e quindi la possibilita' di impugnare in caso di inerzia della curatela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (correttezza del potere del giudice di rilevare d'ufficio la perdita di capacita' processuale in ipotesi di fallimento) ma ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la CTR non abbia verificato se la mancata impugnazione da parte del curatore fosse dovuta a mera inerzia (cui consegue la possibilita' per il fallito di agire) oppure a una esplicita presa di posizione negativa del curatore. Percio' la sentenza e' stata cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 L. Fall. (L. 16 marzo 1942, n. 267)
la dichiarazione di fallimento comporta la perdita della sua capacita' di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore
Il fallito perde normalmente la capacita' processuale e la legittimazione ad agire spetta al curatore; tuttavia, in caso di inerzia degli organi fallimentari, il fallito e' eccezionalmente abilitato ad agire per tutelare diritti patrimoniali derivanti da fatti anteriori al fallimento.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso per censurare l'operato della CTR; la Corte ha osservato che l'errore in procedendo andava inquadrato nel corretto parametro di giudizio (ma non ha dato prevalenza alla censura che lamentava la rilevazione d'ufficio della perdita di capacita').
art. 360 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione; citata nell'inquadramento delle censure mosse dalla ricorrente.
art. 299 c.p.c.
in ipotesi di sopravvenienza del fallimento della parte all'instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l'art. 299 c.p.c. dispone l'interruzione automatica del processo
Utilizzato dalla Corte per motivare la possibilita' di rilevare d'ufficio la perdita di capacità processuale quando il fallimento sia intervenuto prima o al momento dell'instaurazione del giudizio.
art. 24 Cost.
Rilevante in relazione al diritto alla tutela giurisdizionale: il combinato disposto delle norme deve garantire il diritto di difesa anche se il fallito ha perso normalmente la capacita' processuale.
art. 75 c.p.c.
Richiamato nel motivo di cassazione come riferimento procedurale; la questione principale e' comunque l'interazione tra regole processuali e legittimazione del fallito in caso di inerzia del curatore.
D.P.R. n. 636/1972, art. 16
Citato a supporto dell'interpretazione secondo cui, insieme all'art. 43 L. Fall., tale disposizione contribuisce a definire i profili di notificazione e impugnazione degli atti tributari nei confronti del fallito e del curatore.
Massime di principio
- Se l'atto impositivo riguarda presupposti sostanziali verificatisi prima della dichiarazione di fallimento, l'avviso dovrebbe essere notificato anche al fallito oltre che al curatore; il fallito conserva la qualita' di soggetto passivo ma perde in via generale la capacita' processuale.
- La legittimazione processuale spetta al curatore; tuttavia, in caso di inerzia degli organi fallimentari (omissione non motivata o totale disinteresse), il fallito e' eccezionalmente abilitato ad impugnare l'atto per tutelare i propri diritti patrimoniali.
- Il giudice puo' rilevare d'ufficio la perdita di capacita' processuale del fallito, ma quando la questione riguarda la possibilita' del fallito di agire per inerzia della curatela il giudice deve verificare i fatti: se la curatela e' stata semplicemente inerte o se ha preso una posizione negativa e motivata sulla convenienza dell'impugnazione.
- Se il curatore ha espresso una decisione negativa e motivata circa l'esercizio dell'azione (valutazione di convenienza per la massa), il fallito non e' legittimato ad agire; se invece la curatela non ha agito e vi e' prova di inerzia, il fallito puo' eccezionalmente proporre impugnazione.
- In situazioni analoghe, il contribuente/fallito deve documentare l'inerzia del curatore (es. comunicazioni del curatore che rinviano la decisione, mancata impugnazione non motivata) quando solleva la propria legittimazione; l'amministrazione o il giudice devono valutare tale prova prima di declarare inammissibile il ricorso.
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