Cassazione Civile, Ordinanza n. 28517/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, titolare di redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso del 90% di somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, invocando la disciplina speciale di cui all’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. La CTP aveva rigettato la domanda per difetto di prova dei versamenti. In appello il contribuente sosteneva che i versamenti risultassero dai dati dell’anagrafe tributaria e che, ex art. 18 l. n. 241/1990, non fosse tenuto a produrre documenti già in possesso dell’amministrazione; l’Ufficio insisteva per il rigetto e contestava anche la spettanza del rimborso in relazione ai redditi da lavoro autonomo alla luce della decisione della Commissione europea. La CTR accoglieva l’appello ritenendo che l’Ufficio fosse già a conoscenza dei versamenti effettuati dal sostituto d’imposta. In cassazione l’Agenzia deduceva tre motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario per mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di prova dei versamenti; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la CTR riconosciuto il rimborso senza prova, invertendo l’onere probatorio e valorizzando la mancata contestazione dell’Ufficio; (3) violazione della disciplina sostanziale sul rimborso e dei principi UE, per avere riconosciuto il diritto al rimborso nonostante la presenza di redditi da lavoro autonomo.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, osservando inoltre che la mancanza di documentazione allegata alla domanda di rimborso non integra, di per sé, motivo automatico di rigetto o inammissibilità dell’istanza, ma può dar luogo a un confronto integrativo con l’amministrazione. Ha accolto il secondo motivo, affermando che nel giudizio di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto; il principio di non contestazione non può essere usato per superare tale onere, né per trasformare in prova la mera esposizione della pretesa restitutoria. Ha inoltre rilevato che nella specie la CTP aveva già accertato il difetto di prova sui versamenti e che la CTR, pur prendendone atto, aveva accolto l’appello invertendo l’onere della prova e ponendo sull’Ufficio l’obbligo di verificare i dati eventualmente presenti in anagrafe tributaria. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito perché dipendeva da accertamenti preliminari sulla prova e sulla qualificazione dei redditi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
norma posta a base della domanda di rimborso delle somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni indicati
art. 18 l. n. 241/1990
richiamato dal contribuente per sostenere di non dover produrre documenti già in possesso dell’amministrazione
artt. 18, 19, 21, 22 e 27 d.lgs. 546/1992
invocati dall’Agenzia per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di allegazione e prova
art. 2697 c.c.
nel giudizio di rimborso l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto grava sul contribuente
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione non consente di esonerare il contribuente dal proprio onere probatorio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge
art. 112 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione al perimetro della decisione e alle allegazioni dell’Ufficio
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati nel terzo motivo per il profilo degli aiuti di Stato e dei limiti al rimborso
d.l. n. 91/2017, art. 16-octies, conv. in l. n. 123/2017
richiamato quale fonte interpretata nel senso che la mancanza di documentazione nella domanda di rimborso non determina automaticamente rigetto o inammissibilità
l. n. 190/2014, art. 1, comma 665
norma modificata dal d.l. n. 91/2017 e considerata nel delineare la disciplina dei rimborsi
Decisione Commissione europea (UE) 2016/195
richiamata dall’Ufficio per contestare il rimborso ai redditi da lavoro autonomo
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di impugnazione del silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso, il contribuente è attore non solo in senso formale ma anche sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio.
- Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio ma non può sostituire l’onere del contribuente di dimostrare i presupposti del rimborso, né può trasformare la mancata specifica difesa dell’Ufficio in prova del credito.
- La mera presentazione dell’istanza di rimborso non è sufficiente a provare il diritto alla restituzione quando il fatto costitutivo controverso sia il versamento delle imposte chieste a rimborso.
- La mancanza di documentazione allegata all’istanza di rimborso non integra automaticamente una causa di inammissibilità o di rigetto, potendo invece aprire uno spazio di interlocuzione istruttoria con l’amministrazione; resta però fermo l’onere probatorio del contribuente nel giudizio.
- In cassazione, una censura che deduca l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di allegazione deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o allegando il contenuto dell’istanza rilevante ai fini del controllo di legittimità.
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