Sentenza del 08/06/2018 n. 14938 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato le cartelle di pagamento e l'iscrizione ipotecaria eseguita per garantire un credito complessivo di circa 19,4 milioni di euro, sostenendo principalmente che le cartelle presupposte, in particolare quella relativa ai dazi doganali del 2007 per 17.152.821,34 euro, non fossero state ritualmente notificate. Ha inoltre contestato l'insufficienza della prova prodotta dall'agente della riscossione, l'autenticità delle copie documentali e la mancata notifica dell'avviso di intimazione previsto prima dell'espropriazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 30.000 euro oltre spese prenotate a debito. La decisione della Commissione Tributaria Regionale è rimasta quindi ferma: la notifica della cartella è stata ritenuta valida o comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva avuto conoscenza della pretesa e aveva potuto difendersi. La denuncia di disconoscimento della firma presentata ai Carabinieri non è stata considerata equivalente a una querela di falso. Inoltre, l'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non era necessario, poiché l'iscrizione ipotecaria era stata eseguita entro un anno dalla notifica della cartella.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. La Corte ha ritenuto che la documentazione della notifica prodotta dall'agente della riscossione fosse sufficiente a porre a carico del contribuente la dimostrazione degli eventuali vizi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Richiamato insieme all'art. 140 c.p.c. per le modalità di notificazione degli atti tributari.
Codice di procedura civile, art. 140
La notifica per irreperibilità relativa richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa. L'omissione di uno degli adempimenti può determinare nullità, ma non necessariamente inesistenza della notifica.
Codice di procedura civile, art. 156
La nullità della notificazione può essere sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando il destinatario ne ha avuto conoscenza effettiva e ha potuto esercitare il diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
I motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 4
Impone che i motivi di ricorso per cassazione siano specifici, chiari e adeguatamente argomentati; la mera indicazione delle norme asseritamente violate non è sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2
L'eccezione di improcedibilità per il deposito di una copia non autenticata della sentenza è stata respinta perché non era stata dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa o del giusto processo.
Codice di procedura civile, artt. 137, 138 e 139
Richiamati per le regole generali sulle notificazioni e sugli adempimenti preliminari alla notifica per irreperibilità relativa.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere.
L'avviso di intimazione è necessario prima dell'espropriazione quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella. Nel caso concreto non era richiesto perché l'iscrizione ipotecaria era intervenuta entro l'anno.
Codice civile, art. 2719
Riguarda l'efficacia delle copie fotografiche o fotostatiche. La contestazione della conformità deve essere specifica e non può tradursi in una generica censura dell'apprezzamento probatorio.
Legge n. 890 del 1982
La Corte ha distinto la notifica della cartella effettuata tramite raccomandata ordinaria dalle notificazioni eseguite secondo la disciplina speciale degli atti giudiziari, ritenendo applicabili le regole del servizio postale ordinario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38
Rileva nella distinzione tra notificazione inesistente e notificazione nulla e nei relativi effetti sulla conoscenza del processo e sulla possibilità di impugnare tardivamente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 50, comma 2
Richiamato dalla sentenza in relazione all'obbligo di intimazione preventiva, ritenuto non applicabile alla fattispecie perché l'azione esecutiva era stata intrapresa entro un anno.
Massime di principio
- Quando una sentenza si fonda su più motivazioni autonome, il ricorso deve contestarle tutte in modo specifico; se una ratio decisiva non viene impugnata, le censure sulle altre motivazioni possono essere dichiarate inammissibili.
- Il disconoscimento della firma apposta su una ricevuta postale non equivale automaticamente a una querela di falso. Quando la firma o l'attestazione dell'agente postale sono contestate nei profili di autenticità, può essere necessaria la querela di falso.
- La produzione della relata o della documentazione della notifica può trasferire sul contribuente l'onere di provare concretamente i vizi della notificazione, evitando contestazioni generiche.
- Un vizio della notificazione che non impedisce al destinatario di conoscere l'atto e di difendersi può essere sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- È importante distinguere tra notifica nulla e notifica inesistente: la nullità presuppone normalmente un collegamento della notificazione con il destinatario e può essere sanata; l'inesistenza ricorre solo in assenza assoluta di un collegamento giuridicamente riconoscibile.
- L'avviso di intimazione previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 è richiesto prima dell'espropriazione se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella; non è richiesto quando l'attività esecutiva interviene entro tale termine.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente elencare le norme asseritamente violate: occorre spiegare puntualmente perché la decisione impugnata contrasti con tali norme e confrontarsi con tutte le sue motivazioni.
- Le valutazioni del giudice di merito sulle prove e sull'autenticità o sufficienza della documentazione non sono normalmente riesaminabili in cassazione, salvo specifici vizi riconducibili ai limiti del giudizio di legittimità.
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