Sentenza del 12/08/2015 n. 16728 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti contestavano la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui aveva limitato il rimborso della TARSU alle sole annualità 1989, 1990 e 1991, ritenendo nuova e quindi inammissibile la richiesta relativa agli anni successivi. Sostenevano che la domanda iniziale, volta all'accertamento dell'insussistenza del presupposto tributario per le superfici aziendali produttrici di rifiuti speciali e alla restituzione delle somme indebitamente versate, comprendesse anche le annualità maturate durante il processo. Deducevano inoltre vizi di motivazione, violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme processuali sull'emendatio libelli e sull'accettazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei contribuenti. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, affermando che le domande di rimborso relative a diverse annualità d'imposta devono essere proposte e accertate distintamente. La domanda originaria riguardava soltanto gli anni 1989-1991; le annualità successive non potevano essere ricomprese automaticamente, poiché al momento della citazione non era ancora stata esercitata la relativa pretesa impositiva. La richiesta estesa agli anni successivi era stata formulata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e il Comune aveva tempestivamente rifiutato di accettare il contraddittorio. Il ricorso incidentale condizionato del Comune, relativo al difetto di giurisdizione, è stato dichiarato assorbito. I contribuenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda proposta. Non può riconoscere rimborsi relativi ad annualità non comprese nella domanda originaria, salvo che l'estensione sia validamente introdotta nel processo.
Artt. 183 e 184 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma della legge n. 353 del 1990
La modifica della domanda è ammissibile entro i limiti processuali applicabili, ma l'introduzione di domande relative a ulteriori annualità e distinti rimborsi non costituisce una semplice variazione quantitativa della domanda originaria. In assenza di accettazione del contraddittorio, la domanda nuova non può essere esaminata.
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
I vizi di violazione processuale e di motivazione devono essere dedotti con precisa indicazione dell'errore commesso e del fatto decisivo controverso. La mancata specificazione rende il motivo inammissibile.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i motivi di impugnazione; una censura non adeguatamente illustrata è carente sotto il profilo dell'autosufficienza.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla norma, i motivi fondati su violazione di legge o vizio di motivazione dovevano essere accompagnati da un quesito di diritto o da una chiara sintesi del fatto decisivo. La loro omissione comporta l'inammissibilità.
D.P.R. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, lett. h), nella versione applicabile ratione temporis
La norma attribuiva alle Commissioni tributarie la giurisdizione in materia di tributi locali. La questione è stata dichiarata assorbita perché la domanda relativa alle annualità successive è stata esclusa per ragioni processuali.
R.D. n. 1175 del 1931, art. 270, comma 2, e successive modifiche
La disposizione era invocata dai contribuenti per sostenere l'esenzione dalla TARSU delle superfici aziendali produttive di rifiuti speciali; la sentenza di cassazione non ha riesaminato nel merito tale presupposto per le annualità successive al 1991.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario ogni annualità d'imposta costituisce, di regola, una distinta posizione sostanziale e processuale: il rimborso relativo a un anno non comprende automaticamente quelli successivi.
- Se durante il processo maturano nuove annualità o vengono effettuati ulteriori versamenti, è opportuno proporre tempestivamente una specifica domanda di rimborso, rispettando le regole processuali applicabili e verificando l'accettazione del contraddittorio da parte dell'altra parte.
- Una domanda formulata in termini generici come restituzione di quanto indebitamente pagato non è normalmente sufficiente a includere tributi riferiti ad annualità future o non ancora esistenti al momento dell'introduzione del giudizio.
- La comunanza dei presupposti fattuali o tributari tra diverse annualità può consentire, in determinate condizioni, l'estensione del giudicato esterno su fatti comuni, ma non sostituisce la distinta domanda di rimborso per ciascun periodo d'imposta.
- La richiesta di ampliare l'oggetto del giudizio soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è tardiva se introduce nuove domande e l'altra parte dichiara tempestivamente di non accettare il contraddittorio.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e coerenti con il vizio denunciato; la mancata indicazione chiara dell'errore processuale o del fatto decisivo può determinare l'inammissibilità.
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