Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-604/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 marzo 2023. — Vapo Atlantic SA contro Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. — Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva 98/34/CE – Articolo 1, punto 4 – Nozione di “altri requisiti” – Articolo 1, punto 11 – Nozione di “regola tecnica” – Articolo 8, paragrafo 1 – Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Disposizione nazionale che prevede l’incorporazione di una determinata percentuale di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale – Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino – Nozione di “clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione” – Mancata inclusione dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30/CE. — Causa C-604/21

Giurisprudenza europea62021CJ0604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una controversia portoghese relativa a una compensazione finanziaria imposta a un operatore per non aver dimostrato l’incorporazione di biocarburanti nei carburanti immessi in consumo. Ha stabilito che la disciplina nazionale costituisce una regola tecnica soggetta a notifica preventiva alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34. Ha inoltre escluso che la disciplina fosse un mero recepimento integrale di una norma europea o che potesse ricadere in una clausola di salvaguardia. In mancanza di notifica, la norma non è opponibile agli operatori economici.

Notifica alla Commissione di una norma portoghese che impone l’incorporazione del 10% di biocarburanti nei carburanti per trasporto stradale: qualificazione come regola tecnica e opponibilità ai privati.

La questione giuridica

Se una disposizione nazionale che impone agli operatori di contribuire all’obiettivo di incorporazione del 10% di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale costituisca un «altro requisito» e quindi una «regola tecnica» soggetta a notifica ai sensi della direttiva 98/34; se possa rientrare nell’eccezione del semplice recepimento integrale di una norma europea; se le disposizioni della direttiva 2009/30 e della direttiva 2015/1513 integrino una clausola di salvaguardia ai sensi della direttiva 98/34; e, in caso di mancata notifica, se la norma nazionale sia inopponibile agli operatori economici.

Principio di diritto

Una normativa nazionale che impone agli operatori di raggiungere un obiettivo del 10% di incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale rientra nella nozione di «altro requisito» e costituisce quindi una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34; di conseguenza, il suo progetto deve essere notificato alla Commissione, altrimenti la regola è inopponibile ai privati. Inoltre, tale misura non può essere qualificata come semplice recepimento integrale di una norma europea, poiché le direttive 98/70 e 2009/28 lasciano agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle modalità di attuazione; né l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 costituisce una clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/34/CE
  • Articolo 1, punti 4, 6 e 11, direttiva 98/34/CE
  • Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 98/34/CE
  • Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, direttiva 98/34/CE
  • Direttiva 98/70/CE
  • Articolo 7 bis, paragrafo 2, direttiva 98/70/CE
  • Direttiva 2009/30/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, direttiva 2009/30/CE
  • Direttiva 2009/28/CE
  • Articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2009/28/CE
  • Direttiva 2015/1513/UE

Obbligo di incorporazione dei biocarburanti e notifica come regola tecnica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga nell’ambito di una controversia tra Vapo Atlantic SA ed ENSE, concernente una compensazione finanziaria per mancata prova dell’incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo nel secondo trimestre 2020.

Fatti e procedimento principale

Vapo Atlantic, operatore del mercato dei carburanti in Portogallo, non poteva effettuare l’incorporazione fisica dei biocarburanti e acquistava carburanti già miscelati in Spagna. L’ENSE le ha contestato la mancata prova documentale del rispetto dell’obbligo di incorporazione del 10% previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, del decreto legge n. 117/2010, irrogando una compensazione finanziaria di EUR 908084. Il giudice nazionale ha dubbi sulla compatibilità della normativa con il regime UE di notifica delle regole tecniche.

Normativa rilevante dell’Unione

La Corte richiama la direttiva 98/34, in particolare:

  • articolo 1, punto 4, sulla nozione di «altro requisito»;
  • articolo 1, punto 11, sulla nozione di «regola tecnica»;
  • articolo 8, paragrafo 1, sull’obbligo di notifica alla Commissione;
  • articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, sulle clausole di salvaguardia previste in atti cogenti dell’Unione.

Sono inoltre rilevanti l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70, l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 e l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se l’obbligo nazionale di incorporazione del 10% di biocarburanti costituisca un «altro requisito» e quindi una «regola tecnica»;
  • se la misura possa essere considerata semplice recepimento integrale di una norma europea, con esenzione dall’obbligo di notifica;
  • se la direttiva 2009/30 o la direttiva 2015/1513 contengano una clausola di salvaguardia rilevante;
  • se, in caso di mancata notifica, la norma sia inopponibile agli operatori economici.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che una norma nazionale rientra nella nozione di «altro requisito» quando prescrive un requisito per motivi di tutela, in particolare ambientale, riguardante il ciclo di vita del prodotto dopo la commercializzazione e capace di influenzarne significativamente la commercializzazione.

Nel caso di specie, benché la norma portoghese non imponga una specifica composizione fisica del carburante, essa obbliga gli operatori a contribuire al raggiungimento di un obiettivo del 10% di biocarburanti nei quantitativi immessi in consumo. Tale requisito, dettato a fini ambientali, incide sul ciclo di vita del carburante e può influenzarne in modo significativo la commercializzazione, anche perché la sua violazione comporta una compensazione finanziaria.

La Corte afferma quindi che la disposizione nazionale costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34 e, di conseguenza, il suo progetto doveva essere notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la mancata notifica integra un vizio procedurale sostanziale che rende la regola tecnica inapplicabile ai privati.

Quanto al presunto «semplice recepimento integrale di una norma europea», la Corte osserva che la nozione di norma, nella direttiva 98/34, riguarda le specificazioni tecniche adottate da organismi di normalizzazione. Né l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 né l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 costituiscono tali norme: esse fissano obiettivi e lasciano agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle modalità di attuazione. La misura nazionale, quindi, non può beneficiare dell’esenzione dalla notifica.

Sulla terza questione, la Corte esclude che l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 integri una clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34. Tale disposizione si limita a fissare il termine di recepimento e l’obbligo di comunicazione delle misure nazionali, senza prevedere una facoltà degli Stati membri di adottare misure provvisorie di salvaguardia.

Decisione

La Corte conclude che:

  • la norma nazionale portoghese è una regola tecnica soggetta a notifica preventiva;
  • non essendo stata notificata, è inopponibile agli operatori economici;
  • non si tratta di mero recepimento integrale di una norma europea;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 non è una clausola di salvaguardia.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore carburanti ed energia, la sentenza conferma che gli obblighi nazionali che incidono sulle modalità di commercializzazione dei prodotti, anche quando formulati come obiettivi di sostenibilità ambientale, possono integrare regole tecniche soggette a preventiva notifica UE. In assenza di notifica, tali obblighi non possono essere fatti valere nei confronti dei privati.

Come è indicizzato

Materienorme e regolamentazioni tecnichebiocarburantienergia da fonti rinnovabilicarburanti per autotrazionelibera circolazione delle merci

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.