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Sentenza

Sentenza del 28/11/2017 n. 716 - Comm. Trib. Prov. Brescia

Tari - Opificio produzione rifiuti non urbani - Non dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta non dovuta con riferimento alle superfici destinate esclusivamente alla produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani e regolarmente avviati allo smaltimento tramite operatori specializzati. Tali aree devono quindi essere escluse dal calcolo della TARI, fermo restando che l'esenzione riguarda soltanto le superfici effettivamente produttive di tali rifiuti e adeguatamente documentate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento alla TARI delle aree dell'opificio utilizzate esclusivamente per la produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani, sostenendo che tali rifiuti venivano smaltiti autonomamente tramite ditte specializzate e non entravano nel circuito della gestione comunale dei rifiuti urbani.

Norme richiamate

  • Disciplina della TARI e dei rifiuti speciali/non assimilabili agli urbani

    Le superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilabili agli urbani, avviati direttamente al recupero o allo smaltimento mediante soggetti autorizzati, non sono soggette alla TARI, poiché il servizio comunale non può essere utilizzato per tali rifiuti.

Massime di principio

  • La TARI non si applica alle superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, se tali rifiuti sono gestiti autonomamente tramite imprese autorizzate.
  • L'esclusione è limitata alle aree effettivamente destinate alla produzione dei rifiuti speciali; gli uffici, i locali comuni e le superfici che producono rifiuti urbani possono restare soggetti a tassazione.
  • Il contribuente deve dimostrare la destinazione delle singole aree e l'effettivo avvio dei rifiuti a smaltimento o recupero, normalmente mediante contratti, formulari, registri e altra documentazione idonea.
  • La mera dichiarazione di produrre rifiuti speciali non è necessariamente sufficiente: occorre una delimitazione coerente delle superfici e la prova della gestione autonoma dei rifiuti.
  • In caso di attività miste, l'esclusione deve essere applicata in modo proporzionale o limitatamente alle aree produttive di rifiuti non urbani, senza estendersi automaticamente all'intero immobile.

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