Sentenza n. 12452/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove di efficienza fisica e diniego del differimento oltre il termine del calendario concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, disposta a seguito della mancata presentazione alle prove di efficienza fisica fissate per il 15 dicembre 2025. Ha dedotto di essere stato impossibilitato a partecipare per un documentato infortunio e ha contestato il diniego dell’Amministrazione alla richiesta di differimento oltre il 16 dicembre 2025, ultima data prevista dal calendario concorsuale. Ha inoltre censurato le disposizioni del bando, delle modalità di svolgimento delle prove e dei regolamenti ministeriali nella parte in cui non prevedevano, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l’esonero dalle prove di efficienza fisica, né, in subordine, prove parametrate all’età dei candidati o la possibilità di riconvocazione oltre il calendario in presenza di forza maggiore o di impedimenti non imputabili. In via subordinata ha chiesto la riconvocazione alle prove e l’ammissione alle successive fasi concorsuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In sede cautelare, con ordinanza n. 910 dell’11 febbraio 2026, la Sezione aveva disposto la ripetizione delle prove fisiche e l’ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale. Tuttavia, il ricorrente ha successivamente rinunciato a sostenere la prova orale. Tale rinuncia ha reso inutiliter data una pronuncia di merito, poiché essa non avrebbe più prodotto alcun effetto utile sulla prosecuzione della procedura concorsuale. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione dell’evoluzione della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per giustificare l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La rinuncia del candidato a sostenere una prova concorsuale successiva, dopo l’ammissione con riserva disposta in sede cautelare, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito quando quest’ultima non possa più produrre alcun effetto utile sulla prosecuzione della procedura concorsuale.
- Il ricorso avverso l’esclusione da una procedura concorsuale deve essere dichiarato improcedibile quando, per effetto di una condotta successiva del ricorrente, venga meno in concreto ogni utilità conseguibile dalla pronuncia giudiziale.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata anche quando il giudizio abbia avuto una fase cautelare favorevole al ricorrente, se gli effetti della misura cautelare non si traducono più in una concreta possibilità di prosecuzione della procedura.
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