Cassazione Penale, Sentenza n. 19624/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ancona del 10 febbraio 2026 che aveva rigettato l'istanza di riesame della custodia cautelare in carcere eseguita nei suoi confronti per il reato previsto dall'art. 74, commi 1-4, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accuse collegate a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, con il convivente Cataldo CICCIÙ indicato come promotore). Sono stati proposti due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, con contestazione del carattere meramente rinviatorio e non individualizzato della motivazione, e rilievo della scarsa consistenza probatoria (poche e datate intercettazioni, assenza di convivenza recente, ruolo presumibilmente marginale legato a coprire debiti del compagno); (2) vizio quanto all'adeguatezza della misura detentiva, rilevando la novella n. 47/2015, la specificita del ruolo attribuito, il decorso di tempo (due anni), la carcerazione degli altri indagati, l'assenza di contestazioni di reati-fine e lo scarso valore del precedente penale, elementi tali da giustificare misure non detentive o alleggerimento della misura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente (rinuncia successivamente trasmessa). La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, motivando la sanzione con l'assoluta genericità della rinuncia, e rilevando che non potevano applicarsi in questa ipotesi i principi giurisprudenziali sul difetto di soccombenza. La Corte tiene conto anche dell'intervenuta scarcerazione della MONTALI, avvenuta il 03/04/2026 con applicazione di misura non detentiva, nel rideterminare in modo equo la somma a carico.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma richiamata quale base procedurale per l'ordinanza pronunciata dal Tribunale; indica la procedura applicata per la decisione cautelare impugnata
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 1-4
Norma sostanziale contestata nella fase di merito, relativa ai delitti in materia di stupefacenti; il reato iscritto nella contestazione provvisoria originaria
Legge n. 47 del 2015
Richiamata dalla difesa in relazione ai principi di adeguatezza della misura cautelare e alla necessità di valutare alternative alla detenzione, specie per ruoli non apicali e dopo decorso di tempo
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017)
Citate dalla Corte nella motivazione per spiegare che, nonostante esistano principi sul difetto di soccombenza e sulla genericità della rinuncia, nella specie tali principi non sono applicabili per l'assoluta genericità della rinuncia stessa; la Corte conferma la possibilità di condannare alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di rinuncia generica
Massime di principio
- La rinuncia successiva all'impugnazione rende il ricorso inammissibile: chi rinuncia dopo aver proposto il ricorso determina la declaratoria di inammissibilità.
- Una rinuncia generica può comportare condanna alle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; la corte può tener conto di circostanze attenuanti (per esempio scarcerazione) ma resta possibile la sanzione quando la rinuncia è priva di specificazione.
- Nel riesame della custodia cautelare il giudice deve motivare in modo individualizzato le esigenze cautelari; la difesa deve evidenziare elementi concreti e aggiornati (es. decorso del tempo, ruolo effettivo dell'imputato, arresti di sodali, assenza di reati-fine) per ottenere la riconsiderazione della misura.
- La mera richiamata della decisione antecedente senza un esame specifico della posizione individuale integra carenza di motivazione: in caso di decisione negativa è opportuno chiedere espressamente che il giudice affronti punto per punto gli elementi nuovi o specifici.
- Quando si valuta l'adeguatezza della misura cautelare per soggetti con ruolo secondario o con decorso del tempo, è necessario documentare lo stato attuale della situazione (durata detenzione, misure applicate ai coindagati, attività residua del sodalizio) per ottenere l'applicazione di misure meno afflittive.
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